Governo impugna legge regionale basilicata sul paesaggio

Il Governo ha impugnato la legge regionale n. 17 del 2007 “Modifiche ed integrazioni alla l.r. n 3 del 1990 – approvazione dei piani paesistici di area vasta” con un ricorso alla Corte Costituzionale. Ne ha dato notizia la presidente del gruppo regionale di Rifondazione comunista, Emilia Simonetti, sottolineando che “il Governo ha eccepito che le norme impugnate sarebbero in contrasto con le competenze esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente. L’espressione ambientale nella sua eccezione più ampia comprende, sicuramente, la tutela del paesaggio e di altri principi a disposizione contenute nella Carta Costituzionale, in particolare nell’art. 9”. “Nel ricorso – specifica Simonetti – il Governo osserva che: poiché la Regione Basilicata al momento dell’entrata in vigore della novella al Codice (disposta, per quel che riguarda il paesaggio, con il d.lgs 24 marzo 2006, n. 157) era dotata di uno strumento di pianificazione territoriale regionale con considerazione dei valori paesaggistici, redatto secondo le procedure dettate con la l.r. 3/1990, avrebbe dovuto provvedere, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 156 del Codice, a verificare la rispondenza di detta pianificazione alle previsioni dell’articolo 143 del Codice stesso. Solo a seguito di tale verifica, e solo qualora essa fosse stata effettuata d’intesa con il Ministero, sarebbe stato possibile per la Regione, negli ambiti individuati d’accordo con il Ministero medesimo, prevedere procedure autorizzatorie semplificate, ai sensi dei commi 4° e 5° dell’articolo 143 del Codice. Viceversa, la Regione non solo non ha provveduto alla verifica della propria pianificazione, ai sensi dell’articolo 156 del Codice, ma ha disposto, con l’articolo 1 della legge n. 17 del 2007 qui impugnata, procedure autorizzatorie semplificate, in aree vincolate, nella sostanza stabilendo la ammissibilità di interventi di trasformazione del territorio a condizione che essi siano conformi al solo strumento urbanistico o addirittura in variante allo strumento urbanistico purchè “riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico (v.art. 6, comma 5°, lett.b. l.r. n. 3/1990, come introdotto dall’art. 1 L.r. n. 17/2007). Il che equivale ad ammettere, sia pure in aree vincolate ma “classificate di basso valore paesaggistico” (v. art. 6, comma 4°, principio, ç.r. n. 3/1990), la equivalenza fra l’interesse pubblico preordinato alla tutela del paesaggio e l’interesse pubblico finalizzato al governo del territorio”.”Le considerazioni del Governo – a giudizio di Emilia Simonetti – appaiono del tutto legittime e, tra l’altro, le stesse considerazioni – ricorda – furono espresse dalla sottoscritta in sede di dibattito consiliare e per tali ragioni votò contro il provvedimento che si presentava come una iniziativa ad ‘hoc’ per sostenere variazioni nell’uso del territorio non corrispondente all’interesse pubblico”.