Governo e riqualificazione solidale del territorio: la nuova legge dell’ Emilia Romagna

di 5 Luglio 2009 Legislazione

Si segnala la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30 giugno 2009, n. 91 relativa al "Governo e riqualificazione solidale del territorio" che modifica, integra e aggiorna i provvedimenti regionali in materia urbanistica (L.r. n. 20/00)  edilizia (L.r. n. 31/01) disciplinando al Titolo III, coerentemente con la legislazione di altre regioni (tra cui di recente la regione Umbria) la possibilità di ampliamento, ricorrendone i presupposti, (anche in sopraelevazione)degli edifici esistenti fino ad un massimo del 35% (comunque non oltre 130 mq)  qualora si proceda all’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici per l’intero edificio, comprensivo dell’ampliamento realizzato ovvero nei comuni classificati a media sismicità si proceda all’adeguamento sismico dell’intera costruzione.

Merita infine particolare evidenza la norma di cui all’art. 54 c.2  della Delibera qui riportata  la quale, in ossequio ai principi dell’urbanistica contrattata, prevede che la quota massima dell’ampliamento ammissibile , per alcune tipologia di edifici non ricadenti nelle zone di cui all’ art. 55, sia del 50 per cento per la demolizione di edifici residenziali che il piano classifica incongrui o da delocalizzare o di edifici non assoggettati a interventi di restauro o risanamento conservativo qualora la ricostruzione avvenga al di fuori delle medesime aree, in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica all’edificazione residenziale e il soggetto interessato si impegni, previa stipula di apposita convenzione, al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dell’edificio originario e al trasferimento delle stesse nel patrimonio indisponibile del Comune, prima della conclusione dei lavori di ricostruzione. Si specifica che l’area oggetto di convenzione può rimanere nel patrimonio dominicale del privato qualora quest’ultimo, in sede convenzionale, si impegni a destinare l’area secondo gli usi compatibili conformemente agli strumenti di pianificazione e leggi vigenti, gravando su di essa un vincolo di inedificabilità. La norma non specifica quali siano gli usi consentiti rimandando con la tecnica del rinvio mobile genericamente agli usi compatibili conformi alla legge e alla pianificazione vigente. E’ comunque prevedibile che queste aree saranno adibite a verde pubblico, recupero a standard per zone intensamente edificate ovvero adibite a servizi di pubblica utilità. Infine si osserva come la volumetria realizzabile a seguito della demolizione e stipula della convenzione sia individuata per legge e apparentemente  in deroga alle previsioni di piano, al riguardo l’art. 55 c.11 stabilisce limiti all’applicazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Deliberazione  

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