Sulla Conferenza dei Servizi_Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16 dicembre 2021, n. 8383

l termine previsto dall’art. 14 ter, comma 1, della Legge n. 241/1990, in materia di svolgimento della conferenza di servizi non ha alcuna caratterizzazione come termine perentorio, non essendo espressamente denominato in tal senso dalla legge, né essendo prevista alcuna altra sanzione o diverso sviluppo procedimentale per la inosservanza del termine. In mancanza di una espressa previsione contraria, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegua l’illegittimità dell’atto tardivo, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità dell’atto.

CdS 8383_2021