
Per aggiudicare un appalto di lavori di manutenzione straordinaria di un edificio privato sottoposto a vincolo della soprintendenza, è necessario che l’impresa abbia l’iscrizione SOA per la categoria OG2?
Il caso prospettato richiede per la risposta ai quesiti che suscita l’analisi di rilevanti questioni riguardanti la necessaria iscrizione SOA per compiere atti di manutenzione straordinaria volti a manutenere un fabbricato privato sottoposto a vincolo della soprintendenza.
Innanzitutto, l’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.
Essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
Ed ancora è opportuno definire cosa si intende per “categoria og2”, ovvero: lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Pertanto, premessi brevissimi cenni ne deriva un primo assunto: per appaltare lavori pubblici inerenti la manutenzione di beni di interesse storico soggetti a tutela della norme sui beni culturali è necessaria l’iscrizione SOA per la categoria OG2.
Nel caso specifico, quindi, occorre valutare se il fabbricato privato oggetto di causa sia un bene culturale e per tale motivazione sia necessaria l’iscrizione SOA per la categoria OG2.
Secondo un primo e unico orientamento per la manutenzione straordinaria del fabbricato sottoposto a vincolo della soprintendenza è necessaria l’iscrizione SOA per la categoria OG2.
In particolare, infatti, ai sensi dell’art. 10 comma 3 e art. 13 Codice dei beni culturali e del paesaggio, i beni mobili e immobili di proprietà privata col vincolo della soprintendenza sono sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II, in quanto dichiarati di “di interesse culturale”.
Sul punto, anche la giurisprudenza amministrativa si è uniformata disponendo in particolare che: “l’art. 146 del d.lg. n. 50/2016 in conformità a quanto disposto dagli artt. 9 bis e 29 del d.lg. n. 42/2004 ha stabilito il principio che ad eseguire i lavori sui beni culturali possono essere solo i soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni e che tale previsione èragionevole e proporzionata, in quanto gli eventuali danni recati al patrimonio culturale sono irreversibili” (v. Tar Campania- Napoli, 3795/2018).
Pertanto, chiarito che per gli appalti di lavoro inerenti beni di interesse culturale sia necessaria l’iscrizione SOA, occorre analizzare un ulteriore questione: è attuabile al caso di specie l’istituto dell’avvalimento?
A tal riguardo giova rammentare che in tema di interventi sui beni culturali, l’art. 146 comma 3. del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: “Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore … non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento …”.
Sull’interpretazione si è espresso recentemente il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6114/2018 ove dispone espressamente che:” in conformità agli artt. 9-bis e 29 del codice dei beni culturali- d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – per i quali coloro che seguono lavori attinenti detti beni necessitano del possesso dei requisiti qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela dei beni oggetto di intervento con il corollario rafforzativo – comma 3 – dell’eccezionale esclusione dell’istituto dell’avvalimento” (in senso conforme TAR Catanzaro sentenza n. 97/2019).
Alla luce di quanto sopra esposto, in applicazione della normativa di riferimento e aderendo alla consolidata giurisprudenza formatasi: per l’aggiudicazione di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria su un fabbricato sottoposto a vincolo della soprintendenza è necessaria l’iscrizione alla SOA per la categoria OG2. Si ritiene, inoltre, a parere dello scrivente che, a detta dell’art. 146 d.lgs 50/2016 l’impresa aggiudicatrice dovrà risultare essere iscritta alla SOA per la categoria OG2, in quanto, trattandosi di appalti di lavori interessanti su beni culturali non si applica l’istituto dell’avvalimento.