Con la sentenza n. 8709 del 12 ottobre 2022, il Consiglio di Stato ha sancito che è illegittimo il provvedimento con il quale viene ordinata la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, in relazione ad un abuso edilizio nel caso lo stesso si traduca in una modifica di lieve entità, con sostanziale assenza di pregiudizio all’interesse pubblico urbanistico, mancando una valida ragione che potrebbe giustificare l’irrogazione della sanzione edilizia.
In particolare, l’appellante ha chiesto al Consiglio la riforma della sentenza del TAR Napoli con la quale è stato respinto il ricorso al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Comune aveva disposto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle opere eseguite abusivamente, in quanto in difformità del permesso di costruire.
L’appello proposto, ad avviso del Consiglio, è fondato poiché non sono integrati gli elementi che – per giurisprudenza costante – sono richiesti per una difformità cui devono conseguire la demolizione ed il ripristino: opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo anche in quello della valutazione economico-sociale, e un modesto aumento di volume e di altezze di piano rispetto alla consistenza dell’edificio come originariamente progettato, senza dare luogo a nuovi organismi edilizi autonomamente utilizzabili.
L’insussistenza dell’abuso comporta in ogni modo l’inapplicabilità dell’art. 31 del DPR 380/2001, con sequela di dover disporre l’annullamento dell’ordine di demolizione.