Sulla sanatoria per le opere non ancora realizzate di Fabio Cusano

TAR Napoli 6809 2022

Con la sentenza n. 6809 del 2 novembre 2011, il TAR Campania – Napoli ha ribadito che una concessione in sanatoria non può riguardare opere non ancora eseguite. L’art. 36 del D.P.R. 380/2001, infatti, prevede la eccezionale possibilità di sanatoria di opere che – conformi alla normativa urbanistica sia al momento della realizzazione che dell’istanza – siano già state realizzate; non v’è alcuno spazio per realizzazioni ulteriori in quanto esse devono essere oggetto, semmai, di altre istanze volte alla formazione di un titolo edilizio (Scia, permesso di costruire) che, come avviene di norma, preceda l’esecuzione dell’opera. Inoltre la sanatoria non può neppure essere condizionata all’esecuzione di opere ulteriori in quanto ciò si pone, appunto, in contrasto con gli con gli elementi strutturali dell’istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica. A maggior ragione, un’istanza siffatta non può condurre alla sanatoria di opere che neppure sono state realizzate.

Il ricorrente impugna l’ordinanza comunale recante la sanatoria ex art. 36 TUEd di opere edilizie eseguite dal controinteressato senza il preventivo permesso di costruire. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato in quanto autorizzerebbe opere, da effettuarsi nelle aree comuni, che renderebbero assai difficoltoso l’utilizzo di vani di propria proprietà.

Il ricorso è fondato, cogliendo nel segno l’argomento secondo cui giammai una concessione in sanatoria può riguardare opere non ancora eseguite. L’art. 36, infatti, prevede la eccezionale possibilità di sanatoria di opere che – conformi alla normativa urbanistica sia al momento della realizzazione che dell’istanza – siano già state realizzate; non v’è alcuno spazio per realizzazioni ulteriori in quanto esse devono essere oggetto, semmai, di altre istanze volte alla formazione di un titolo edilizio (Scia, permesso di costruire) che – come avviene di norma – preceda l’esecuzione dell’opera. La giurisprudenza ha chiarito che la sanatoria non può neppure essere condizionata all’esecuzione di opere ulteriori in quanto ciò si pone, appunto, “in contrasto con gli con gli elementi strutturali dell’istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 18 luglio 2022, n. 6182). A maggior ragione, un’istanza siffatta non può condurre alla sanatoria di opere che neppure sono state realizzate.

Tanto premesso, il TAR ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce alle opere non ancora realizzate e da effettuarsi.