Sentenza TAR Veneto – I sez.- 9 dicembre 2004 – n.4280

di 5 Gennaio 2005 Giurisprudenza

TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 9 dicembre 2004 n. 4280 – Pres. Baccarini, Est. De Zotti – Fallimento Zorzi Girolamo s.r.l. (Avv. Giunta) c. Comune di San Pietro Viminario (Pd) (Avv.ti Carfagna e Bordignon) e Urbania s.p.a (n.c.) – (accoglie).

1. Comune e Provincia – Società di trasformazione urbana – Ex art. 120 T.U. n. 267 del 2000 – Costituzione – Individuazione specifica e preventiva delle aree su cui effettuare l’intervento della costituenda società – Necessità – Non sussiste – Costituzione al fine di operare, in generale, sull’intero territorio comunale o nelterritorio di più comuni – Possibilità – Sussiste – Ragioni – Fattispecie.

2. Comune e Provincia – Società di trasformazione urbana – Ex art. 120 T.U. n. 267 del 2000 – Adozione di delibera di delimitazione dell’intervento – Partecipazione del Sindaco in tale qualità, e come Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché quale legale rappresentante della s.t.u. – Conflitto di interessi od interesse diretto – Non si configurano – Astensione per incompatibilità – Obbligo – Non sussiste – Ragioni.

3. Comune e Provincia – Società di trasformazione urbana – Ex art. 120 T.U. n. 267 del 2000 – Assegnazione di un’area del territorio e avvio della procedura di esproprio – Nel caso in cui l’amministrazione abbia delimitato un ambito territoriale di proprietà privata, in assenza di un preventivo piano o di un progetto di opera pubblica approvato – Illegittimità – Ragioni – Fattispecie.

1. E’ legittima – avuto riguardo ai principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa – la costituzione, da parte di un ente locale, di una società di trasformazione urbana ex art. 120, T.U. n. 267/2000, senza la preventiva e specifica individuazione delle aree del territorio su cui effettuare gli interventi urbanistici, al fine di operare, in generale, sull’intero territorio comunale o nel territorio di più comuni, atteso che il tenore letterale dell’articolo 120 del T.U. n.267/2000, non esclude affatto che il Comune possa costituire ed avvalersi di una S.T.U. c.d."omnibus"(1)

2. Non si configura una situazione di conflitto di interessi o di interesse diretto, né la violazione del principio di imparzialità – con la conseguente insussistenza dell’obbligo di astensione – nel caso in cui un Sindaco abbia preso parte, in tale qualità, come Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché quale legale rappresentante della costituita società di trasformazione urbanistica, all’adozione e all’approvazione di una deliberazione di delimitazione dell’intervento urbanistico, da realizzare, ex art. 120 T.U. n. 267/2000, da parte della medesima società di trasformazione urbana, atteso che, in tal caso, la titolarità, in capo al Sindaco, al tempo stesso, del munus di Presidente del Consiglio di amministrazione della s.t.u. partecipata dal Comune, non può corrispondere ad una situazione di interesse personale incompatibile con la funzione di amministratore (2).

3. E’ illegittimo, da parte di un ente locale, procedere all’assegnazione di un’area del territorio ad una società di trasformazione urbana (S.T.U.) partecipata dallo stesso ente locale, e avviare la relativa procedura di esproprio, nel caso in cui l’amministrazione, pur avendo delimitato un determinato ambito territoriale di proprietà privata per realizzare il nuovo intervento urbanistico, da un lato, non abbia approvato un progetto urbanistico sostitutivo di un altro precedente relativo alla stessa area non concretizzato, e, dall’altro, abbia delimitato il suddetto ambito territoriale, in assenza di un preventivo piano o di un progetto di opera pubblica approvato; in tal caso, infatti, difetta il presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che può aversi solo se e quando la delimitazione dell’area dell’intervento riguardi un’area del territorio già soggetta a vincolo preordinato all’esproprio, e coincida con l’approvazione di uno strumento urbanistico al quale le norme (art. 12 T.U. n. 327/2001) attribuiscano tale efficacia (3).

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(1) Ha osservato, in particolare, il TAR Veneto che, diversamente opinando, si perverrebbe ad esiti interpretativi illogici, poiché sarebbe contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa un’interpretazione dell’art.120 T.U. d. lgs. n.267/2000, che obbligasse l’ente locale ad esperire, ogni volta, il complesso e gravoso procedimento di costituzione di una s.t.u. "ad hoc", per ogni singolo intervento che un comune intendesse realizzare avvalendosi di tale strumento.

(2) Ha osservato il TAR Veneto, che la regola dell’astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall’organo collegiale, di cui l’amministratore fa parte, invero deve trovare, secondo la giurisprudenza, applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, il medesimo non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni, di natura discrezionale, da adottare; in tal senso, il concetto di interesse del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione di una delibera (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 1996, n. 1035).

(3) Ha osservato il TAR Veneto, che è vero che l’art. 120 del T.U. 267/2000 annette alla delimitazione dell’area dell’intervento il valore di dichiarazione di pubblica utilità, ma la norma non può essere intesa nel senso letterale, che sia sufficiente delimitare un ambito territoriale di proprietà privata (di fatto perimetrarlo) per apporre ex se sull’area un vincolo preordinato all’esproprio e contestualmente dichiarare la pubblica utilità dell’intervento (avviando il procedimento di esproprio) in assenza di un piano o di un progetto approvato, al quale riferire tale dichiarazione. Se così fosse intesa la norma sarebbe invero chiaramente incostituzionale in quanto in nessun caso l’ordinamento ammette che si possa espropriare un’area privata in funzione di un’opera ancora da progettare e da approvare o di uno strumento urbanistico avente esso stesso valore di dichiarazione di pubblica utilità. Né è possibile assoggettare un bene all’esproprio senza la previa imposizione del vincolo posto che la dichiarazione di pubblica utilità presuppone comunque che sia stato approvato uno strumento che abbia tale valore (cfr. art. 9 e 10 del T.U. 327/2001)

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