Sentenza TAR Piemonte – I sez. – 29 novembre 2005 – n. 3832

di 13 Dicembre 2005 Giurisprudenza

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – I sez. – Sent. 29 novembre 2005 – n. 3832

Pres. Gomez De Ayala – Rel. Baflietto. Manfrin e A. c. Comune di Orta San Giulio.


URBANISTICA ED EDILIZIA – CONCESSIONE EDILIZIA – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  IN RAGIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE – QUANTIFICAZIONE AL MOMENTO DEL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO – INTEGRAZIONE SUCCESSIVA – ILLEGITTIMITÀ.

1. La quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione deve essere determinata in applicazione delle tabelle in vigore alla data di rilascio della concessione edilizia e deve pertanto ritenersi illegittimo l’atto comunale che impone il pagamento di una somma come contributo di urbanizzazione, applicando la disciplina venuta in essere dopo la data di rilascio della concessione edilizia (Cons. St., V, 8 aprile 1991, n. 457; Cons. St., V, 22 settembre 1999, n. 1113; Cons. St., V, 26 marzo 2003, n. 1564; T.A.R. Lazio, II, 13 novembre 2002, n.9982; T.A.R. Campania – Napoli, 3 ottobre 2003, n. 13216; T.A.R. Basilicata, 4 marzo 2004, n. 123);

(Reg Sent. n. 3832/05)

(Reg. Ric. N. 90/99)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

– SEZIONE I –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 90/99 proposto da

MANFRIN ROBERTO, ZARA MARIA GRAZIA, MANFRIN GIAN MARIO e BERNARDINELLO MARIA GERMANA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Borgna e Assunta Confente ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Torino, piazza Solferino, 7, come da mandato a margine del ricorso;

contro il

COMUNE DI ORTA SAN GIULIO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 7 gennaio 1999, n. 5 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Pagani e dall’avv. prof. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14, come da mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti a non corrispondere al Comune di Orta San Giulio la somma di L. 41.153.877 a titolo di differenza oneri di urbanizzazione, comunicata ai ricorrenti dal Tecnico del Comune di Orta San Giulio con nota 25 novembre 1998, prot. n. 7776, poi corretta con nota 7 dicembre 1998, prot. n. 8159, dichiarando l’illegittimità di ogni pretesa integrazione agli oneri precedentemente determinati e corrisposti;

e per l’annullamento

della deliberazione C.C. 23 settembre 1998, n. 31, con cui è stata rettificata la precedente deliberazione C.C. 23 aprile 1998, n. 14, recante “Determinazione dei contributi sugli oneri di urbanizzazione primari e secondari relativi agli interventi contenuti nel Piano Particolareggiato di Legro”, e quindi della deliberazione rettificata 23 aprile 1998, n. 14 e di ogni ulteriore atto prodromico e connesso, con ogni conseguente statuizione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta San Giulio;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 23 novembre 2005 l’avv. Margherita Buscaglino in sostituzione dell’avv. Riccardo Borgna per i ricorrenti e l’avv. prof. Paolo Scaparone per il Comune di Orta San Giulio;

Visto l’art. 26, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall’art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto possibile decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata a sensi della norma sopra citata;

Considerato che i ricorrenti espongono di avere ottenuto dal Comune di Orta San Giulio concessione edilizia 12 maggio 1995, n. 16 per la costruzione di un edificio bifamiliare nell’ambito di una porzione del territorio comunale soggetta alle prescrizioni di un piano particolareggiato;

Considerato che, nella concessione, l’importo della quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione risultava quantificata in L. 9.481.119;

Considerato che i ricorrenti hanno pagato tale importo al Comune in data 28 marzo 1995;

Considerato che la concessione risulta notificata a Manfrin Roberto il 2 maggio 1996;

Ritenuto che la notifica di cui sopra è sufficiente a determinare l’efficacia della concessione nei confronti di tutti i richiedenti, atteso che la realizzazione delle opere da essa previste poteva essere legittimamente iniziata fin dalla data in cui la notifica stessa è stata perfezionata;

Considerato che con note 25 novembre 1998, prot. n. 7776 e 7 dicembre 1998, prot. n. 8159, il Comune di Orta San Giulio ha chiesto ai ricorrenti di versare la somma di L. 41.153.877 a titolo di differenza oneri di urbanizzazione, come ricalcolati in applicazione delle tabelle approvate con le deliberazioni C.C. 23 aprile 1998, n. 14 e 23 settembre 1998, n. 31;

Considerato che i ricorrenti estendono l’impugnazione anche a tali ultimi due provvedimenti;

Ritenuto tuttavia che, mancando nel testo del ricorso qualsiasi denuncia di illegittimità a carico degli stessi, la relativa impugnazione deve dichiararsi inammissibile;

Considerato che, quanto alla debenza della somma richiesta dal Comune, i ricorrenti osservano che la quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione deve essere determinata in applicazione delle tabelle in vigore alla data di rilascio della concessione edilizia e che non è pertanto legittima l’applicazione retroattiva di tabelle approvate successivamente;

Ritenuto che la censura è fondata, in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, è illegittimo l’atto comunale che impone il pagamento di una somma come contributo di urbanizzazione, applicando la disciplina venuta in essere dopo la data di rilascio della concessione edilizia (Cons. St., V, 8 aprile 1991, n. 457; Cons. St., V, 22 settembre 1999, n. 1113; Cons. St., V, 26 marzo 2003, n. 1564; T.A.R. Lazio, II, 13 novembre 2002, n.9982; T.A.R. Campania – Napoli, 3 ottobre 2003, n. 13216; T.A.R. Basilicata, 4 marzo 2004, n. 123);

Ritenuto inoltre che tale principio deve trovare piena applicazione anche nel caso in esame, atteso che né la concessione edilizia, né il piano particolareggiato prevedevano la richiedibilità di conguagli in applicazione di tabelle future e diverse rispetto a quelle utilizzate per la quantificazione degli oneri risultante dal testo della concessione medesima;

Ritenuto che, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere per questa parte accolto e che, per l’effetto, deve dichiararsi la non debenza, da parte dei ricorrenti, delle somme pretese dal Comune di Orta San Giulio a titolo di differenza oneri di urbanizzazione ricalcolati in applicazione delle tabelle approvate successivamente al rilascio della concedssione edilizia 12 maggio 1995, n. 16, mentre devono essere assorbite le ulteriori censure con cui i ricorrenti denunciano la ritenuta inesattezza della somma richiesta in applicazione delle nuove tabelle;

Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione I – definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la non debenza, da parte dei ricorrenti, delle somme pretese dal Comune di Orta San Giulio a titolo di differenza oneri di urbanizzazione ricalcolati in applicazione delle tabelle approvate successivamente al rilascio della concessione edilizia 12

maggio 1995, n. 16.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 23 novembre 2005 con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala – Presidente

Bernardo Baglietto – Consigliere Estensore

Paolo Lotti – Referendario

Il Presidente L’Estensore

f.to. A. Gomez de Ayala F.to B. Baglietto

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 29 novembre 2005

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave