Riportiamo la sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 5 maggio 2006, con la quale i giudici delle leggi accolgono parzialmente le censure di costituzionalità prospettate dal Governo in relazione ad alcuni articoli della legge urbanistica regionale della Toscana (L. R. Toscana n. 1 del 2005) dichiarandone la illegittimità in relazione agli articoli
32 co.3, laddove non prevede un modulo collaborativo basato sull’intesa con lo Stato per la definizione dei contenuti della pianificazione paesaggistica;
34 co. 3, nella parte in cui attribuisce alla pianificazione strutturale di livello comunale l’individuazione delle aree sottratte al regime autorizzatorio previsto in funzione di tutela paesistica
105 co. 3, che prevede dei sistemi di controllo semplificato del rispetto della normativa antisismica in particolari fattispecie.