Il T.A.R. ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, invocata dai ricorrenti con riguardo ai parametri di cui agli artt. 42, 3 e 97 Cost., relativa alla disciplina che attribuisce alle Amministrazioni il potere di modificare in pejus, senza la corresponsione di un indennizzo, la destinazione urbanistica di un terreno privato. Motivatamente il Collegio ha ritenuto trattarsi di un potere meramente conformativo della proprietà privata, il cui contenuto essenziale non viene pregiudicato, ma semplicemente configurato in relazione alla prioritaria esigenza pubblica della corretta pianificazione urbanistica del territorio. T.A.R. Sicilia-Catania, 15 febbraio 2018, n. 370_retrocessione edificabilità