Per il TAR Brescia la zonizzazione è garanzia di perequazione

di 25 Maggio 2005 Urbanistica

(In questa rivista: leggi la sentenza TAR Brescia n.1000/2001 ->)

Il TAR di Brescia con le due sentenze n. 1000 e 1001 del 20 novembre 2001 ha annullato il piano regolatore che il Comune di Brescia aveva adottato nel 1998 seguendo un’impostazione fortemente innovativa rispetto alle tecniche consuete della zonizzazione omogenea. Impostazione che, però, secondo i giudici del collegio bresciano contrasta con i principi che l’ordinamento nazionale e regionale dettano in materia di pianificazione comunale.

 Come si legge nelle due sentenze, la nuova disciplina urbanistica comportava una rivisitazione complessiva del territorio comunale, attraverso l’individuazione di nuovi modelli di suddivisione ed articolazione del territorio, particolarmente attenti alla conformazione geomorfologica e storica dello stesso. Tali modelli, in sostanza, sono riassumibili nella tecnica dell’integrazione della varie funzioni del territorio in contrapposizione alla suddivisione in zone aventi caratteristiche omogenee.
Il ragionamento seguito dal TAR è lineare e si fonda non solo sulla necessità di osservare le previsioni del DM n. 1444/68 – il quale ai fini dell’applicazione degli standard urbanistici suddivide il territorio comunale in sei zone omogenee – ma soprattutto sull’individuazione di un principio ricavabile dall’art. 7 della L. n. 1150/1942, secondo cui la tecnica fondamentale per la redazione del PRG è quello della divisione in zone dell’abitato, con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano, la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.
Sembra dire, insomma, il TAR lombardo che non è tanto la rigida osservanza dei dettami del DM del 1968 ad essere irrinunciabile, quanto l’adozione di un criterio di razionale ed omogenea articolazione dei pesi e benefici derivanti dal piano regolatore, senza il quale è ben difficile porre un argine alla ampia discrezionalità che connota le scelte di pianificazione urbanistica.
Viceversa la tecnica impiegata dal Comune di Brescia – secondo quanto accertato dal TAR – porterebbe ad una disciplina urbanistica “atomistica”, «avente ad oggetto singoli lotti, da cui discenderebbero sperequazioni ed inspiegabili difformità di trattamento riguardo ad aree ed edifici ricadenti nell’ambito dello stesso sistema o sub- sistema».

Sotto questo profilo, sebbene a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione il DM 1444/68 sia affetto quantomeno da illegittimità costituzionale sopravvenuta (se non altro perché, ai sensi dell’art. 117 Cost. lo stato è sfornito di potere regolamentare nelle materie a legislazione ripartita), può osservarsi che il principio di cui all’art. 7, n. 2 della legge urbanistica fondamentale è – per ora – destinato a resistere. Il che probabilmente non è un male, atteso che, se la rigida zonizzazione del DM 1444 è ormai poco più che un anacronismo, non sembra sia augurabile l’approdo ad un’per cavalcare una sorta di furore antizooning che si è impossessato di una parte degli urbanisti.