P. Urbani, A proposito della delega al Governo per la revisione del TU Edilizia

di 10 Dicembre 2025 Articoli, Senza categoria

La Relazione tecnica relativa allo schema di disegno di legge recante «delega al governo per l’adozione del codice dell’edilizia e delle costruzioni», così come lo schema di legge delega, nascondono un riferimento equivoco alla determinazione dei principi fondamentali della materia “governo del territorio“ cui dovrebbe riconnettersi l’urbanistica e l’edilizia (vedi Sent. Corte Cost. 303/2003).

Premesso che i principi non sono fissati, mentre la giurisprudenza costituzionale prevede che in caso di delega  ne vadano fissati preventivamente i contenuti[1], ci si deve porre il problema se sia ammissibile agire attraverso l’uso della delega legislativa in una materia – l’urbanistica – che l’art. 117 Cost. previgente riservava alle leggi dello stato; successivamente una legge del 1953 prevedeva che le regioni potessero legiferare nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

La modifica apportata all’art. 117 con la legge 131 del 2003 al comma 3 parla di determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.

Ora non vi è dubbio che il ricorso alla delega legislativa e alla previsione che i principi fondamentali del governo del territorio non identificati ricomprendano anche l’urbanistica, e siano fissati da un decreto legislativo, si pone a mio parere in espresso contrasto con la previsione costituzionale.

Peraltro, l’individuazione dei principi dovrebbe riguardare, preventivamente, almeno il principio della pianificazione, la partecipazione, il contenimento del consumo di suolo, la consensualità ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90, la perequazione, la compensazione, e la disciplina dei diritti edificatori.

Nel merito, nella delega è inserita anche la norma sul “salva Milano”, ovverosia quello di escludere il piano attuativo nel caso in cui lo “stato delle urbanizzazioni” ne escluda il ricorso. Ma nel caso di interventi come quelli di Milano, nei quali sono previsti interventi di demoricostruzione, premio di volumetria e diritti edificatori ammessi in quelle aree a seguito di perequazione generalizzata dal PGT che ne permette il loro trasferimento in altre aree, è evidente che mancherebbero ex lege gli standard necessari a servizio dei nuovi residenti, e quindi le urbanizzazioni esistenti non coprirebbero il nuovo carico urbanistico.

Ancora. Viene previsto di straforo di “definire e regolare i principi fondamentali afferenti agli interventi di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica” (n. 9 della delega) ma anche qui è la delega che deve definire i principi fondamentali e non il decreto legislativo, altrimenti si tratta di delega in bianco!!!!

Inoltre, con la delega non si può non notare che, in tal modo, l’urbanistica venga assorbita nell’edilizia sovvertendo il principio base del rapporto autorità/libertà tanto caro a Massimo Severo Giannini, ove è il piano il presupposto dell’attività edilizia ovverosia viene prima l’hardware (il piano) sul quale deve girare il software (l’edilizia) stabilendo quindi che è la conformazione dei suoli che determina l’edificabilità delle aree. Concetto ribadito più volte dalla Corte costituzionale.

Nella storia dell’urbanistica il legislatore ha sempre previsto l’emanazione di leggi statali come la legge 1150 del ’42, la legge ponte 765 del 1967 e la legge 10 del 1977, cardini dell’ordinato assetto del territorio. Come potrebbe una legge delega equivoca (non si cita nel disegno di legge delega l’urbanistica) espropriare il ruolo del Parlamento?

In conclusione, a latere della normativa sul condono edilizio, e a quella sul necessario riordino del TU edilizia 380/2001 più volte rimaneggiato  – sia riguardo la definizione degli interventi (art. 3) sia riguardo l’art. 36 bis (con il D. Salva casa) –  che saranno certamente oggetto di distinti decreti legislativi, se ne dovrebbe aggiungere un altro relativo ai temi del governo del territorio (rectius, urbanistica), che assumerà il contenuto di uno spezzatino della materia, creando ancora una volta una frammentazione della disciplina, lasciando intatto il tema del contenuto e degli effetti dei nuovi piani regolatori previsti dalla legislazione regionale, e le numerose norme della l.1150 del ’42 ancora vigenti.


[1] “La norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l’attività normativa del legislatore delegato” (Sent. 158/85).