Il TAR Puglia (Bari) ha affermato che il giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione sul piano sostanziale è correlato al dovere della P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Un obbligo siffatto non può trovare fondamento in una norma processuale pensata per rimuovere l’inerzia dell’Amministrazione ma deve preesistere sul piano sostanziale in una norma che impone all’Amministrazione di adottare il provvedimento nell’interesse del privato richiedente



