Con la sentenza n. 9500 del 2 novembre 2022, il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini della tempestività dell’impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo, la piena conoscenza – dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell’impugnazione medesima – va riferita al momento dell’ultimazione dei lavori o al momento in cui la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco la sua difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente (fermo restando che la prova della tardività dell’impugnazione deve essere fornita rigorosamente e incombe alla parte che la deduce).
Con ricorso al TAR Napoli, gli istanti impugnavano la disposizione dirigenziale comunale contenente l’autorizzazione edilizia per l’installazione di un impianto di telefonia e il Regolamento edilizio comunale prevedente che i ripetitori per telefonia cellulare potessero essere installati in esito all’ottenimento di autorizzazione e non di concessione edilizia.
Il TAR accertava l’illegittimità della disposizione dirigenziale comunale e del Regolamento edilizio comunale e accoglieva il ricorso. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune.
Con il primo motivo l’appellante deduce che il termine per proporre ricorso vada computato a partire dal momento in cui parte ricorrente ha avuto contezza dell’intervento posto in essere.
Ad avviso del Consiglio, la censura è infondata. Nel caso di specie, l’interesse a ricorrere si è attualizzato solo al momento della percezione della lesività degli effetti degli atti impugnati, verificatosi solo quando gli appellati hanno potuto visionare i documenti depositati al Comune.
Con il secondo motivo l’appellante contesta che il caso di specie sia disciplinato dall’art. 1 della L. 10/1977; secondo il Comune, il procedimento di autorizzazione all’installazione degli impianti di telecomunicazioni dovrebbe essere disciplinato dal d.lgs. 198/2002.
Anche questa censura è stata ritenuta infondata, essendo il d.lgs. 198/2002 successivo alla disposizione dirigenziale impugnata.
Per le ragioni esposte, l’appello è stato rigettato.