La Corte costituzionale cassa la disciplina dell’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili della Regione Lazio di Fabio Cusano

Corte Cost 221 2022

Con la sentenza n. 221 del 27 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (i) dell’art. 75, c. 1, lett. b, n. 5, della L.R. Lazio 11 agosto 2021, n. 14, nella parte in cui introduce i commi 5 quater e 5 quinquies dell’art. 3.1 della L.R. Lazio 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili)[1]; (ii) dell’art. 6 della L.R. Lazio 30 dicembre 2021, n. 20[2].

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 75, c. 1, lett. b, n. 5 della L.R. Lazio 14/2021 nella parte in cui introduce i nuovi commi 5 quater e 5 quinquies dell’art. 3.1 della L.R. Lazio 16/2011.

Il legislatore regionale ha disposto una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili indicati (c.d. “moratorie”) per 8 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

L’art. 12, c. 4, del d.lgs. 387/2003 prevede che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata nell’ambito di un procedimento unico cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate e che deve concludersi entro 90 giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di VIA di cui all’art. 26 del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale). Secondo il ricorrente, si tratta di un termine che la giurisprudenza costituzionale avrebbe qualificato quale principio fondamentale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

Le norme impugnate, stabilendo invece la sospensione del rilascio delle autorizzazioni, si porrebbero pertanto in contrasto con tale principio, come la Corte avrebbe riconosciuto in relazione a norma analoga nella sentenza 364/2006 e in base a princìpi recentemente ribaditi nella sentenza 177/2021.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato.

La difesa della resistente afferma che le disposizioni introdotte dal Legislatore regionale devono essere interpretate letteralmente. Ciò dovrebbe portare a concludere, con riferimento alle installazioni di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, che non sono stati sospesi i termini di conclusione dei procedimenti, bensì soltanto le installazioni.

Per quanto attiene, invece, alle nuove autorizzazioni di impianti di produzione di energia eolica, la disposta sospensione di 8 mesi non costituisce altro che un termine massimo, non essendo dunque esclusa la possibilità che i Comuni individuino le aree non idonee in un termine inferiore; inoltre, la sospensione dovrebbe intendersi riferita alle sole nuove domande di autorizzazione e non a quelle già presentate.

Tutto ciò varrebbe a escludere la violazione dell’art. 12, c. 4, del d.lgs. 387/2003.

Secondo la resistente, nella sentenza 177/2018 la Corte ha sì dichiarato costituzionalmente illegittima una analoga legge regionale campana, ma perché essa disponeva una sospensione dei termini per il rilascio delle autorizzazioni «in via generale». La normativa laziale impugnata, invece, prevederebbe una sospensione puntuale e ben delimitata, finalizzata a contemperare l’interesse a una massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili con quelli ambientali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso altresì questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della L.R. Lazio 20/2021, in riferimento all’art. 117, c. 3, Cost.

Con tale articolo, il legislatore regionale ha nuovamente modificato l’art. 3.1 della L.R. Lazio 16/2011, sostituendo il c. 5 quater introdotto dall’art. 75, c. 1, lett. b, n. 5, della L.R. Lazio 14/2021: alla luce della novella, sono prorogati i procedimenti autorizzatori in atto al momento dell’entrata in vigore della norma impugnata, il cui esito positivo è subordinato all’inclusione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in siti diversi da quelli dichiarati inidonei da parte dei Comuni interessati; contestualmente è stata disposta una moratoria in attesa di tale individuazione.

A parere del ricorrente, l’impugnato art. 6 è in contrasto con il d.lgs. 387/2003, che disciplina inderogabilmente la promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (sentenza 189/2014).

Determinando una sospensione del rilascio delle autorizzazioni, infatti, produce l’effetto di un arresto procedimentale che contravviene al principio fondamentale di cui all’art. 12, c. 4, del d.lgs. 387/2003, il quale risulta ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (sentenze 364/2006 e 177/2021).

La Regione Lazio si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato.

La difesa della Regione rileva che la nuova formulazione del citato c. 5 quater interessa esclusivamente le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2021.

Secondo la resistente, la sospensione disposta è volta a bilanciare la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con la tutela del paesaggio e il consumo del suolo agricolo ed è fissata nel termine massimo di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. Lazio 14/2021, che è scaduto il 13 aprile 2022.

Secondo la Corte, le questioni promosse in riferimento all’art. 117, c. 3, Cost., sono fondate. La Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 12 del d.lgs. 387/2003 esprime un principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Esso è “funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea” (sentenza 46/2021) ed è volto a bilanciare l’esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità (sentenza 121/2022).

Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, sicché le Regioni non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale (ex multis, sentenze 77/2022, 177/2021, 258/2020 e 177/2018): è soltanto nella sede del procedimento unico delineato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, infatti, che «può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione» (sentenze 69/2018 e 177/2021; in senso analogo, sentenza 177/2018, nonché, più in generale, con riferimento alle competenze primarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, sentenza 117/2022).

Le disposizioni censurate determinano, invece, una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così ponendosi in evidente contrasto con la richiamata normativa statale.

Non assume alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito in atti la Regione Lazio, che tale sospensione sia temporalmente circoscritta, anche con la fissazione di un termine massimo di 8 mesi, il quale peraltro è di gran lunga superiore a quello, di 90 giorni, che l’art. 12 del d.lgs. 387/2003 prescrive per la conclusione del procedimento unico ivi previsto.

La Corte ha, dunque, dichiarato fondate, per violazione dell’art. 117, c. 3, Cost., le questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto l’art. 75, c. 1, lett. b, n. 5, della L.R. Lazio 14/2021, nella parte in cui introduce i nuovi cc. 5 quater e 5 quinquies dell’art. 3.1. della L.R. Lazio 16/2011, e l’art. 6 della L.R. Lazio 20/2021, nella parte in cui sostituisce il richiamato comma 5 quater.

[1] L’art. 75, c. 1, lett. b, n. 5, della L.R. Lazio 14/2021 recava “Alla L.R. 16/2011 sono apportate le seguenti modifiche: … b) all’articolo 3.1: … 5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: … 5 quater. Nelle more dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, di cui ai commi precedenti, al fine di garantire un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, sono sospese per otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le nuove autorizzazioni di impianti di produzione di energia eolica e le installazioni di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone indicate dalla tabella “Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all’impatto su paesaggio” delle “Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile” approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)” per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC), in quanto aree di pregio e vincolate. 5 quinquies. Le sospensioni di cui al comma 5quater non si applicano alle autorizzazioni di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e purché realizzati con sistemi di monitoraggio che consentano di verificare, anche con l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate”.

[2] L’art. 6 della L.R. Lazio 20/2021, modificando la disciplina innovata dalla L.R. Lazio 14/2021 recava “Il comma 5 quater dell’articolo 3.1 della l.r. 16/2011, come introdotto dall’articolo 75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), è sostituito dal seguente: “5 quater. Al fine di garantire la tutela del paesaggio, mitigare il consumo del suolo agricolo e realizzare un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative all’installazione di impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC) dalla tabella “Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all’impatto sul paesaggio” delle “Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile” approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)”, sono rilasciate condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dall’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili prevista dai precedenti commi. Fino a tale individuazione da parte dei comuni interessati e, comunque, per un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, sono sospese le installazioni degli impianti autorizzati ai sensi del precedente periodo””.