Il Tar Puglia sez. Lecce con due importanti ordinanze ha sospeso l’esecutività di altrettanti provvedimenti comunali stabilendo che i Comuni devono pronunciarsi in maniera definitiva sulla costruzione degli impianti per dare certezze agli investitori. Se entro 30 giorni dalla presentazione della DIA il Comune in indirizzo non muove alcun rilievo alla domanda, ovvero reiteri richieste di integrazioni documentali già in proprio possesso non ossevando quindi gli indefettibili principi di efficienza e buona amministrazione , quest’ultima si intende consolidata e i lavori possono iniziare.
Tuttavia, è bene ricordare che in capo al Comune residua l’importante potere di annullamento in autotela esercitabile ricorrendo i presupposti di cui all’ art. 21 nonies l.n. 241/1990 cosi come modificata dalla 15/2005.