Il principio di prevenzione nella distanza tra costruzioni di Fabio Cusano

TAR Campania 2466 2022

 

Con sentenza n. 2466 del 26 settembre 2022, il TAR Campania – Salerno ha ribadito che in ragione del carattere integrativo alle disposizioni del codice civile della normativa contenuta nei regolamenti locali e negli strumenti urbanistici, il principio di prevenzione non opera quando la disciplina regolamentare impone il rispetto di una distanza delle costruzioni dai confini.

L’operatività del principio non è, invece, esclusa quando gli strumenti urbanistici, pur prevedendo determinate distanze dal confine, contemplino comunque la possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, o quando il regolamento locale si limiti a stabilire solo una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile senza peraltro imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine.

Nel caso di specie il TAR ha richiamato l’art. 873 c.c. il quale dispone che “Le costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. Secondo il principio della prevenzione temporale, il proprietario che costruisce per primo determina le distanze che devono essere osservate per le costruzioni sui fondi vicini (cfr., ex multis, Cass. civ. SS.UU., 19 maggio 2016, n. 10318).

In particolare, il preveniente è titolare di una triplice facoltà alternativa: (i) edificare rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice; (ii) costruire sul confine ovvero (iii) edificare ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.

A fronte della scelta operata dal preveniente, il vicino che costruisce successivamente, nel primo caso, deve costruire anch’esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione. Nel secondo caso, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art. 877 c.c.); ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale.

Inoltre, l’art. 877 c.c. dispone che “Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”.

Dunque, il TAR ha affermato che nessuna previsione consente la costruzione in aderenza o in appoggio, essendo anzi prescritto il distacco minimo tra edifici; di talché, il ricorso è stato rigettato, avendo il TAR confermato la legittimità del diniego di titolo edificatorio in sanatoria emanato dal Comune resistente.