La Corte Costituzionale (sent. n. 9 del 29 gennaio 2021) ha “salvato” la L.R. Abruzzo n. 34/19 relativa alle norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

di 18 Gennaio 2021 Articoli, Legislazione

 

Nessuna discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri che vivono in Abruzzo in merito all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Così la Consulta si è pronunziata sul ricorso del governo (vedi art.   )  in merito alla legittimità della previsione della disciplina regionale che considera la residenza nella regione Abruzzo quale elemento rilevante per l’attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi. Secondo i giudici della Corte il punteggio aggiuntivo in graduatoria sulla base della residenza protratta per più di 10 anni è legittimo ma deve conservare un carattere meno rilevante sull’attribuzione del punteggio rispetto alle condizioni soggettive e oggettive di necessità da parte del richiedente. Pur essendo corretta la linea di principio, quindi, va rivisto il punteggio che in origine attribuiva un massimo di sei punti.

Inoltre, se l’onere a carico degli stranieri di documentare l’assenza di proprietà nel paese di origine è stato ritenuto illegittimo in quanto tale adempimento è irrilevante rispetto all’effettivo bisogno di un alloggio in Italia, la Corte ha, comunque, ritenuto infondato e, dunque, respinto il ricorso dello Stato avverso quella parte della normativa regionale sull’edilizia residenziale pubblica che richiede per i cittadini extracomunitari l’obbligo di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (art. 5 comma 4.2. LR 96/1996).

La Consulta, sul punto, ha infatti sottolineato che “l’obbligo di produzione della prescritta ulteriore documentazione può avere una ragionevole giustificazione, in quanto diretto a dare conto di una condizione reddituale e patrimoniale che, per il fatto di non avere il soggetto interessato la residenza fiscale in Italia, sfugge alle possibilità di controllo delle autorità italiane e in concreto alle verifiche previste dalla normativa in materia”. Rimane vigente anche la parte della legge n. 96 che inibisce la possibilità di ottenere un alloggio popolare alle famiglie i cui componenti hanno avuto condanne penali per svariate tipologie di reato, compresi quelli di vilipendio.

 

Il Governo impugna la nuova legge Regionale dell’Abruzzo sull’assegnazione delle case popolari

La nuova legge della Regione Abruzzo sull’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), reca varie norme che violano i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e non discriminazione di cui all’ articolo 3 della Costituzione, in particolare, laddove prevede

che per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cittadini non comunitari devono produrre documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta ai cittadini italiani e comunitari.

Con queste argomentazioni, il Consiglio dei Ministri n. 20 del 21 dicembre scorso, ha deciso di impugnare la legge della Regione Abruzzo, n. 34 del 31 ottobre 2019, recante “Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative”.

 

La legge regionale impugnata

L’art. 2 comma 1 della L.R. Abruzzo n. 96/1996 disciplina i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. In particolare tale articolo alle lettere d) ed f) specifica che l’interessato (inteso come nucleo familiare), a prescindere dalla cittadinanza, non deve essere titolare di alloggi in Italia o all’estero e avere un reddito, misurato in base all’ISEE non superiore a una data cifra (euro 15.853).

La legge regionale n. 34 del 31 ottobre 2019, ha modificato diverse disposizioni della legge del 1996, tra cui l’art. 5 (Contenuti e presentazione delle domande) attraverso l’aggiunta dei commi 4.1 e 4.2. Il comma 4.1 stabilisce che “Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell’art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea […] devono, altresì, presentare […] la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione […]

non si applica […] qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza”.

Il comma 4.2 recita “Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell’art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea […] devono, altresì, presentare […] la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione […] non si applica […] qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza”.

 

Le ragioni dell’impugnativa

Le modifiche apportate dalle disposizioni appena menzionate sono state ritenute dal Governo suscettibili di determinare una disparità di trattamento tra cittadini italiani/comunitari e cittadini non comunitari, poiché viene richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Governo ha così deciso di impugnare, in quanto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, l’articolo 2 della nuova legge regionale. La discriminazione fondata sulla nazionalità è stata altresì ritenuta in contrasto con l’articolo18 del Trattato di funzionamento dell’unione europea e l’articolo. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale laddove ha censurato la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali (cfr. sent. 187/2010).

La decisione del Governo è in linea con la recente adozione del D.I del 21 ottobre 2019 sul reddito di cittadinanza (GU n. 285 del 5.12.2019), con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, ha rilevato che nella maggior parte degli Stati extra Ue “non è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini ISEE, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare” Di conseguenza si è ritenuto che, secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca Mondiale, gli unici Paesi extraUe in cui vi è un completo sistema di registrazione formale degli immobili privati sono: Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan Regno di Tonga. Solo i cittadini di tali Paesi, pertanto, con riferimento al reddito di cittadinanza sono nelle condizioni di poter produrre la documentazione relativa al patrimonio immobiliare ivi posseduto.

lr-n-342019.abruzzo pdf