

Pres. Santoro, Est. Marchitiello; Gengari c. Comune di Foggia.
1. Ai fini della valutazione dell’incidenza di un intervento edilizio sulla destinazione d’uso dell’area interessata non può valere il richiamo alle categorie di cui all’art. 5 del D.M. n. 1444 del 1968, le quali unificano tipologie insediative diverse al solo ed esclusivo fine di prescrivere i rapporti massimi tra gli spazi coperti e gli spazi pubblici da destinare alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio. E’ al regime urbanistico stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti per l’area considerata, invece, che si deve fare riferimento per verificare la realizzabilità di determinati interventi edilizi in quell’area.
2. Di conseguenza realizza una modificazione della destinazione d’uso e della categoria edilizia dell’immobile, e pertanto non è realizzabile mediante denuncia di inizio attività ex art. 22 2° co del D.P.R. n. 380 del 2001, l’intervento edilizio che muti la destinazione dell’immobile da commerciale a direzionale (tipologie insediative unificate dall’art. 5 co.1 n.2) del D.M. n. 1444 del 1968) laddove il piano di zona preveda la realizzabilità di soli edifici con destinazione commerciale.
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