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No al danno da ritardo se manca l'elemento soggettivo della colpa |
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Scritto da Manuel Bordini
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venerdģ 15 aprile 2011 |
Qualora nel comportamento del Amministrazione non siano ravvisabili profili meramente dilatori e, conseguentemente, non appaia comprovata la colpa quale elemento soggettivo della responsabilità della medesima, non è configurabile il danno da ritardo. TAR Toscana 341 2011
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