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Segnaliamo la sentenza 367 del 7 novembre 2007, con la quale la Consulta respinge le numerose censure di illegittimità costituzionale sollevate da diverse Regioni (Toscana, Calabria e Piemonte) in riferimento al d.lgs. 24 marzo 1997, n. 157 recante modifiche ed integrazioni al c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).
Degni di rilievo i seguenti passaggi: - la riaffermazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di tutela del paesaggio e dell’ambiente, considerati come valori “primari” e, quindi, prioritari rispetto agli altri interessi pubblici territorialmente rilevanti, della cui tutela, pure oggetto di competenza legislativa concorrente (le materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), costituiscono evidentemente un limite non valicabile; deve essere affidata, poi, a forme di coordinamento e di intesa la concreta ricomposizione delle diverse funzioni statali e regionali attinenti a tali distinti ambiti di tutela. - la compatibilità con la Costituzione del potere di annullamento soprintendentizio di cui all’art. 159 comma 3 del codice, da intendersi non esteso al merito, bensì comunque limitato a motivi di sola legittimità, comprendente il sindacato delle diverse forme dell’eccesso di potere. Da notare, infine, come non vi sia stata la puntuale delibazione, per motivi strettamente processuali, delle censure sollevate dalla Regione Calabria inerenti l’estensione delle ipotesi di accertamento postumo della conformità paesaggistica, che pure avevano destato non poche perplessità all’indomani della loro introduzione. sentenza
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