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Consiglio di Stato in S.G. – VI sez. – Sentenza 18 gennaio 2006 n. 129; Pres. Varrone, Est. Luce; Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa c. Presidenza CdM, Regione Veneto ed a., Provincia di Rovigo c. The Landmark Trust ed a., Regione Veneto c. Ass. ItaliaNostra ed a. (Sulla natura di atti di alta amministrazione dei provvedimenti governativi e ministeriali che si esprimono sulla compatibilità ambientale di un opera pubblica e approvano la realizzazione della stessa. Sui limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti che si esprimono sulla V.I.A.) leggi il testo integrale della sentenza
1. I provvedimenti con i quali, rispettivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara la compatibilità ambientale di una opera pubblica (nella specie il prolungamento di un tratto autostradale) e Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approva il progetto di realizzazione dell’opera stessa vanno correttamente qualificati come atti di alta amministrazione. Si tratta, infatti, di provvedimenti con i quali le massime autorità dello Stato hanno provveduto (tra l’altro, nella collegialità del Governo) a rendere amministrativamente operativa la volontà politica di realizzare il programmato intervento autostradale. La natura indicata di alta amministrazione dei provvedimenti impugnati- trattandosi pur sempre di atti amministrativi, sia pure altamente discrezionali- non ne esclude, inoltre la sindacabilità in sede giurisdizionale con riferimento ad eventuali vizi di legittimità per eccesso di potere. Nello scrutinio della verifica di legittimità degli atti medesimi, occorre, tuttavia, tenere presente che l’esercizio del potere discrezionale, impinguendo nel merito dell’azione amministrativa, soggiace al sindacato del giudice solo ove sia affetto ictu oculi dal vizio di eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento, illogicità, contraddittorietà, dell’ingiustizia manifesta, dell’arbitrarietà, ovvero dell’irragionevolezza della scelta adottata. 2. L’impatto del progettato intervento sul territorio, anche se dannoso ed invasivo, non può essere, per ciò solo, ritenuto preclusivo alla realizzazione dell’opera pubblica Infatti il concetto di valutazione d’impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano un’incidenza negativa sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante. Di modo che il procedimento medesimo tende a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera (cfr. Cons. St. Sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1). Il procedimento di valutazione d’impatto ambientale, inoltre, anche se finalizzato a migliorare la trasparenza della decisione finale, consentendo di acquisire gli elementi necessari ad un corretto bilanciamento tra danni e benefici derivanti dall’esecuzione dell’opera pubblica, costituisce, tuttavia, mero strumento di supporto tecnico alla decisione finale, la quale, nel caso in esame, essendo stata assunta dalla collegialità del Governo, oltre ad essere di tipo tecnico-discrezionale, riguardando l’attuazione del programma del Governo, implica marcati profili di valutazione politica che ne restringono ulteriormente la sindacabilità del giudica amministrativo. 3. Nella valutazione della giustificazione degli atti impugnati, in sede di sindacato di legittimità occorre tenere presente che l’adeguatezza della motivazione, occorrente anche per i provvedimenti discrezionali, non deve essere valutata in astratto, ma con diretto ed immediato riferimento alla natura dell’atto ed alla corrispondenza fra la determinazione adottata e le acquisizioni istruttorie compiute. Occorre considerare, quindi, che è anche consentita una motivazione per relationem, in cui le ragioni della scelta operata può ricavarsi dagli atti della serie procedimentale che hanno preceduto il provvedimento finale e che vengono dallo stesso richiamati. In ogni caso, stante la natura discrezionale degli atti impugnati, non viene richiesta una motivazione che debba convincere dell’opportunità della scelta operata. In considerazione dei limiti imposti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, risulta sufficiente una motivazione da cui risulti un’adeguata completezza del procedimento, la non illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà o iniquità della soluzione prescelta; senza pretendere che l’amministrazione dia contezza delle ragioni che, nel suo apprezzamento di merito, l’hanno indotta a preferire l’una o l’altra delle diverse ed opposte soluzioni valutate e nelle competenti sedi confrontate. |