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I vincoli misti: tutela delle aspettative qualificate, interesse pubblico e discrezionalità amm.va PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
mercoledì 16 giugno 2010
Image Ancora due sentenze sulla natura dei vincoli urbanistici cosiddetti conformativi posti dai comuni che a fronte della difficoltà di reiterare vincoli espropriativi li tramutano in vincoli conformativi con conseguenze rispetto al privato non sempre compatibili con il regime del libero mercato di cui alla sent.179/99 della corte Cost. Si perpetua in sostanza una situazione di fatto di compressione della proprietà  privata, derivante sia dalla impossibilità di realizzavi interventi di pubblica utilità per mancanza dell’utilitas economica, ed anche per l’assenza di accompagnamento da parte dei comuni  – attraverso specifiche direttive o schemi di convenzione –  che permettano al privato di comprendere le modalità realizzative degli interventi nonché quelle di gestione dei beni pubblici ai fini del ritorno economico.

Si tratta in sintesi, della ennesima foglia di fico dietro la quale si celano le discutibili scelte conformative dei comuni circa l’apposizione di tali vincoli non soggetti a decadenza, ma della cui attuazione l’amministrazione spesso si disinteressa completamente forte, della consolidata e discutibile giurisprudenza del Consiglio di stato che ne avalla la natura giuridica. Ne consegue che dalla padella della temporaneità dei vincoli urbanistici siamo passati alla brace di vincoli urbanistici astrattamente conformativi con buona pace per il rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di proprietà di cui all’art.42 Cost.

Da tempo ormai i principi perequativi e la previsione di accordi sostitutivi di provvedimento tesi alla cessione gratuita delle aree al comune in cambio del riconoscimento di volumi edificatori da spendere in ambiti perequativi dimostra che molti comuni trovano soluzioni diverse e più rispettose del principio di uguaglianza finalizzate a redistribuire tra i proprietari non solo gli onori ma anche gli oneri della costituzione di dotazioni territoriali. Credo che solo in Italia si perpetui una così forte discriminazione tra proprietari che potrebbe essere evitata con un po’ di buon senso e maggiore rispetto dell’uso disinvolto della tutela dell’interesse pubblico. Il che dimostra che i progetti di legge presentati a più rispese in parlamento sulla legge di principi in materia di governo del territorio al di là  di enucleazione di principi dovrebbe entrare più nel merito delle scelte di pianificazione restringendo l’enorme discrezionalità nel quid e nel quomodo attribuita ai comuni, in funzione del principio di equità e della effettiva attuazione della funzione sociale a cui la proprietà privata può essere subordinata. 

Paolo Urbani

Sentenza CDS n. 2843/2010

Sentenza CDS n.1982/2010

Sentenza TAR Lombardia PRG Buccinasco

Parere su un caso di vincolo misto nel comune di Pescara

CDS 216 2010 PRG Padova

CASS n. 7329/2011

Il Governo salva il contributo straordinario previsto nel PRG di Roma PDF Stampa E-mail
Scritto da Manuel Bordini   
venerdì 11 giugno 2010

ImageCOSì' IL GOVERNO HA INTESO RIMEDIARE PER LEGGE ALL'IMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DAL PRG DI ROMA NEGLI AMBITI DI COMPENSAZIONE
BAIPASSANDO COSI' IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SEZ IV AVVERSO LE SENTENZE DEL TAR LAZIO SE II BIS. RESTA OVVIAMENTE IN PIEDI LA QUESTIONE DELL'AVOCAZIONE DEL 70% DELLA VOLUMETRIA CONCESSA AL PRIVATO A FAVORE DEL COMUNE. CIO' COMPORTA INEVITABILMENTE QUALCHE PERPLESSITA' CIRCA LA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI UNA NORMA CHE DETTA, SENZA ALCUNA APPARENTE RAGIONE LOGICA, UN PRECETTO APPLICABILE SOLO PER ROMA.

ART 14 COMMA 14 DECRETO LEGGE

La crisi della pianificazione urbanistica generale. Nodi e prospettive PDF Stampa E-mail
Scritto da Paolo Urbani   
lunedì 31 maggio 2010

Image Riportiamo la relazione del Prof. Urbani in occasione del Convegno tenuto a Barletta il 28 maggio 2010

Testo relazione

Fotovoltaico: una matassa inestricabile? PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
venerdì 14 maggio 2010

Image Riportiamo un interessante commento dell'Avv. Antonio Malerba sull'ordinanza del Consiglio di Stato n. 624/2010  in riforma della sentenza del TAR Puglia n. 464/2009.

L’importanza di questa ordinanza al di la del caso concreto è di portata nazionale. Poiché il Consiglio di Stato ha affermato che la variante e le misure di salvaguardia si pongono in contrasto con gli obbiettivi comunitari In sostanza in materia di energia è compito degli enti pubblici ridurre gli ostacoli normativi non complicarli ma accelerare le procedure a livello amministrativo. Il vero problema non è la variante o il comportamento del comune ma l’assenza a livello nazionale di chiari precetti di applicazione delle regole comunitarie ( per cui ogni regione si è regolata secondo il suo giudizio e il giudizio della Corte Costituzionale come nel caso del Molise e dell’attesa pronuncia per la puglia ), ma soprattutto il fallimento della legge n. 31/2008 e di quella precedentemente   la n 1/2008 poi abrogata. Il fallimento, nonostante alcuni spunti interessanti della legge (la DIA doveva permettere la velocizzazione delle procedure di rilascio per gli impianti fino ad 1 mw)  è dovuto ad una carente tecnica legislativa, ma soprattutto alla mancata previsione di una procedura unica per ogni comune che regolasse diritti e doveri sia del singolo che delle amministrazioni pubbliche. Ed il caos che la Regione ha provocato con una carenza e insufficienza norme e con la contraddittorietà ha provocato di fatto il blocco dei piccoli impianti, consentendo la costruzione dei mega impianti. Occorre pertanto ripensare ad breve ad una nuova legge regionale che regoli il settore dell’energia alternativa in Puglia.

Testo Ordinanza

 

 

Riflessioni sul "diritto alla casa" PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
mercoledì 12 maggio 2010

Image Riportiamo un interessante articolo di Raffaele Lungarella dal titolo "Il diritto alla casa tra welfare state e mercato. Annotazioni sul piano casa”.

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