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Emilia Romagna: proposta della Giunta per la partecipazione della Regione ai fondi immobiliari PDF Stampa E-mail
Scritto da Manuel Bordini   
martedì 31 maggio 2011

Image La Regione Emilia Romagna getta le basi per il proprio ingresso all’interno dei fondi immobiliari raccordandosi con la normativa statale dettata dal d.l. n. 122/08. Lo fa attraverso la Giunta che con il progetto di legge n. 625/2011 detta norme in materia di partecipazione della Regione ai fondi immobiliari chiusi per il sostegno all’edilizia residenziale sociale.

La Regione decide di dotarsi di una normativa ad hoc riconoscendo ai fondi immobiliari chiusi un ruolo decisivo nell’indirizzare rilevanti flussi finanziari verso il segmento dell’edilizia residenziale sociale capaci anche di favorire e potenziare forme di partnership pubblico/privato che facilitino il concorso di soggetti privati.

La disciplina proposta va quindi a potenziare le previsioni della l.r. n. 6/2009 (che in parte qua prevedeva la riserva di quota parte della capacità edificatoria dei comuni all’edilizia residenziale sociale) attraverso la previsione che la Regione possa fornire ai comuni un’adeguata assistenza tecnica, spesso non alla portata delle realtà più piccole, per la corretta comprensione e sfruttamento delle potenzialità dei fondi stessi.

Nel dettaglio la Regione potrà entrare nei fondi attraverso la sottoscrizione di quote del capitale dei fondi sia con apporti in denaro sia conferendo beni immobili;tuttavia non tutti i fondi potranno essere partecipati dalla Regione, la proposta di legge  infatti stabilisce, tra le altre ipotesi, che la Regione possa entrare solo in quei fondi che si impegnano ad indirizzare le proprie attività in ragione delle esigenze di contenimento del consumo del territorio ed assicurare l'impiego nel territorio regionale di somme di denaro pari almeno alle risorse conferite dalla Amministrazione (Art. 3)

Proposta di Legge ER

Le pertinenze e gli accessori stabilmente incorporati all'immobile hanno carattere di costruzione PDF Stampa E-mail
Scritto da Manuel Bordini   
domenica 29 maggio 2011

ImageGli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile in maniera tale da ampliarne la superficie o la funzionalità pratico-economica oltre alla superficie e alla funzionalità, assumono  il carattere di costruzione anche sotto il profilo delle distanze tra edifici che devono essere calcolate non dall'edificio principale bensì dal nuovo complesso edilizio unitario 

 Sentenza Cass. 4277/2011

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La normativa sulla difesa del suolo non sempre può prescindere dal confronto con la Regione PDF Stampa E-mail
Scritto da Manuel Bordini   
domenica 29 maggio 2011

ImageLe attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis: sentenze n. 341 del 2010; n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009).

Tuttavia nel caso di specie atteso che la normativa statale sospettata di illegittimità disponeva anche in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche che lo Statuto riserva alla competenza provinciale (con i limiti costituzionali a cui è sottoposta la legislazione regionale), la Corte ha dichiarato l' art. 17, c. 1, primo e secondo periodo e c. 2, primo periodo del d.l. n. 195/2009 costituzionalmente illegittimo per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure partecipative di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 .

Corte Cost 109-2011 

Le modifiche al PRG introdotte dalla Regione non sempre obbligano al riavvio del procedimento PDF Stampa E-mail
Scritto da Manuel Bordini   
domenica 29 maggio 2011

ImagePer il Consiglio di Stato le modifiche introdotte d’ufficio dall’amministrazione regionale  al fine specifico della tutela dell’ambiente e del paesaggio non comportano l’obbligo per il Comune interessato al riavvio del procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso.

Tuttavia il CDS precisa che le modifiche apportate dagli uffici regionali devono essere coerenti con quanto rpevisto dal P.U.T.T.

Sentenza N. 2865/2011 

Varata la nuova Authority per l'acqua PDF Stampa E-mail
Scritto da Manuel Bordini   
martedì 10 maggio 2011
ImagePer regolare la gestione del servizio idrico arriva la nuova Authority per l'acqua. La struttura, prevista dal decreto legge sullo sviluppo varato il 5 maggio u.s., avrà il compito di tutelare l’interesse degli utenti, la regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, la promozione dell’efficienza, economicità e trasparenza nella gestione dei servizi idrici nonchè un penetrante potere non solo sanzionatorio ma che potrà anche divenire sostitutivo nei confronti delle ATO (ma non dovevano essere soppresse a partire da marzo 2011?).

Il nuovo soggetto giuridico "funzionalmente indipendente dal Governo" appare caratterizzato da un ampio ventaglio di funzioni che in alcuni casi si sovrappongono o addirittura mal si raccordano con quelle in capo ad altre autorità operanti nel settore idrico.

 Per ogni ulteriore considerazione rimaniamo in attesa della legge di conversione e dei conseguenti regolamenti di attuazione .

"Tutte le acque...sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta".  La direzione su cui dovrà operare la nuova Authority è scolpita nella pietra.

A proposito delle AATO la Corte Costituzionale ha ritenuto spettante allo Stato, titolare della competenza legislativa esclusiva su Tutela dell' Ambiente e della Concorrenza ai sensi del novellato 117 co. 2) Cost, ogni decisione circa la eventuale soppressione .

Corte Cost AATO

 

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