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Emilia Romagna: Testo coordinato in materia di governo del territorio |
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Legislazione -
Regionale
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Scritto da Administrator
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martedì 21 luglio 2009 |
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Riportiamo il testo coordinato delle leggi in materia di governo del territorio della regione Emilia Romagna unitamente ad una interessante presentazione-sintesi della legge regionale n. 6 2009 per il rilancio dell'economia regionale
testo_coordinato Presentazione L.R. 6 2009 |
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Governo e riqualificazione solidale del territorio: la nuova legge dell' Emilia Romagna |
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Legislazione -
Regionale
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Scritto da Manuel Bordini
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domenica 05 luglio 2009 |
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Si segnala la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30 giugno 2009, n. 91 relativa al "Governo e riqualificazione solidale del territorio" che modifica, integra e aggiorna i provvedimenti regionali in materia urbanistica (L.r. n. 20/00) edilizia (L.r. n. 31/01) disciplinando al Titolo III, coerentemente con la legislazione di altre regioni (tra cui di recente la regione Umbria) la possibilità di ampliamento, ricorrendone i presupposti, (anche in sopraelevazione)degli edifici esistenti fino ad un massimo del 35% (comunque non oltre 130 mq) qualora si proceda all’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici per l’intero edificio, comprensivo dell’ampliamento realizzato ovvero nei comuni classificati a media sismicità si proceda all’adeguamento sismico dell’intera costruzione.
Merita infine particolare evidenza la norma di cui all'art. 54 c.2 della Delibera qui riportata la quale, in ossequio ai principi dell'urbanistica contrattata, prevede che la quota massima dell’ampliamento ammissibile , per alcune tipologia di edifici non ricadenti nelle zone di cui all' art. 55, sia del 50 per cento per la demolizione di edifici residenziali che il piano classifica incongrui o da delocalizzare o di edifici non assoggettati a interventi di restauro o risanamento conservativo qualora la ricostruzione avvenga al di fuori delle medesime aree, in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica all’edificazione residenziale e il soggetto interessato si impegni, previa stipula di apposita convenzione, al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dell’edificio originario e al trasferimento delle stesse nel patrimonio indisponibile del Comune, prima della conclusione dei lavori di ricostruzione. Si specifica che l'area oggetto di convenzione può rimanere nel patrimonio dominicale del privato qualora quest'ultimo, in sede convenzionale, si impegni a destinare l'area secondo gli usi compatibili conformemente agli strumenti di pianificazione e leggi vigenti, gravando su di essa un vincolo di inedificabilità. La norma non specifica quali siano gli usi consentiti rimandando con la tecnica del rinvio mobile genericamente agli usi compatibili conformi alla legge e alla pianificazione vigente. E' comunque prevedibile che queste aree saranno adibite a verde pubblico, recupero a standard per zone intensamente edificate ovvero adibite a servizi di pubblica utilità. Infine si osserva come la volumetria realizzabile a seguito della demolizione e stipula della convenzione sia individuata per legge e apparentemente in deroga alle previsioni di piano, al riguardo l'art. 55 c.11 stabilisce limiti all'applicazione degli strumenti urbanistici vigenti. Deliberazione |
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EIRE 2009: Presentazione su "PROGETTO PRIVATO E ONERI PUBBLICI". |
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Incontri -
Convegni
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Scritto da Administrator
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giovedì 25 giugno 2009 |
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Riportiamo la presentazione dell'Arch. Paolo Simonetti resa in occasione dell'EIRE 2009 (Milano 11 e 12 giugno 2009) sull'esperienza del Comune di Milano nella programmazione negoziata.
Presentazione |
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L'Umbria approva la nuova legge sul governo del territorio |
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Legislazione -
Regionale
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Scritto da Manuel Bordini
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mercoledì 24 giugno 2009 |
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La regione Umbria ha approvato ieri la nuova legge sul governo del territorio. Da segnalare la comparsa di un nuovo strumento di pianificazione, il PUST (Piano Urbanistico Strategico Territoriale) che ridefinisce contenuti e finalità del vecchio Piano Urbanistico Territoriale rafforzandone il ruolo stretegico di indirizzo generale, fissando le linee di indirizzo per una visione integrata del territorio regionale con particolare attenzione alle strategie e agli indirizzi programmatici della Regione coerentemente con il PPT il quale si propone, tra le altre finalità, quella di salvaguardare i paesaggi identitari a valenza regionale oltre quello di promuovere, all'interno di un quadro di riferimento e di indirizzo analitico e ben delinato, un non meglio specificato "progresso paesaggisticamente sostenibile" dell'intero territorio regionale. Tra le altre iniziative presenti nella legge si segnala l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio il quale dovrebbe assolvere a compiti di indirizzo e coordinamento metodologico a livello istituzionale ai fini anche dell'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 2000). Si segnala infine la previsione (art. 32) di quantità edificatorie premiali in ragione del venti per cento rispetto a quelle previste in via ordinaria dagli strumenti di pianificazione per quegli edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di classe A nonchè (art. 33) l'introduzione nell'ordinamento regionale della norma cosidetta "rilancia economia" che prevede, ricorrendone i requisiti, la possibilità di aumento della SUC di ciascuna unità immobiliare del venti per cento entro una limite massimo di 70 mq. L.R. UMBRIA |
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Perequazione, premi, accordi, compensazionni |
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Incontri -
Convegni
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Scritto da Administrator
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martedì 23 giugno 2009 |
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Riportiamo la presentazione redatta dal comune di Faenza (Ravenna) per il Convegno EIRE 2009 sul tema "alla ricerca di un linguaggio comune del costruire in italia"
Presentazione Comune di Faenza |
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Le Sezioni Unite chiariscono i confini giurisdizionali del TSAP |
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Giurisprudenza -
Ordinaria
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Scritto da Manuel Bordini
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martedì 23 giugno 2009 |
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La Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione ex art. 362 cpc torna sul controverso tema dei presupposti fondanti la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La Suprema Corte Regolatrice, nella sentenza n. 9149 del 17 aprile 2009, statuisce che quei provvedimenti che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche ma comunque riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque stesse sono ricorribili avanti al TSAP. Nel caso oggetto della citata pronuncia, pertanto, il diniego della concessione edilizia per motivi relativi alla vicinanza al fiume dell'immobile da realizzarsi e ricadente in zona comunque interessata da possibili esondazioni, deve esser deciso dal Tribunale superiore per le acque pubbliche in ragione delle incidenza, non solo diretta ed immediata ma anche per ragioni di connessione (sentenza n. 10846 del 12 maggio 2009), che i provvedimenti stessi hanno, anche solo potenzialmente, sul regime delle acque pubbliche (giova ricordare che a seguito della l.n. 36 del 1994 art. 1 e del dlgs 152 del 2006 art. 144 tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche non estratte dal sottosuolo, appartengono allo Stato). Nel caso di specie, la nuova costruzione avrebbe costituito oltre che un rischio per le persone, anche un impedimento al libero deflusso delle acque condizione irrinunciabile per il corretto assetto idrogeologico del territorio interessato.
La stessa Corte, nella recente pronuncia n.10846 del 12 maggio 2009, rilevando come i criteri di attribuzione della giurisdizione del TSAP dettati dal T.U. delle Acque Pubbliche n. 1175 del 1933, non siano stati oggetto di modificazione alcuna nemmeno dal D.P.R. n. 327, art. 58 che, con specifico riferimento alla disciplina di cui al R.D. n. 1175 del 1933 abroga gli artt. 29, 33, 34 e 123, e delle altre norme riguardanti l'espropriazione lasciando quindi impregiudicate le norme in tema di riparto di giurisdizione ed in particolare, per le funzioni attribuite al Tribunale delle Acque Pubbliche l' art. 143. In particolar modo la S.C., ribadendo i principi desumibili dalla normativa vigente e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, afferma che anche in caso di espropriazione d'urgenza ai sensi del d.p.r. 327 del 2001, i provvedimenti di occupazione ed espropriativi ivi compresi le relativi vicende (annullamento, revoca, riforma) sono ricorribili avanti al TSAP in quanto provvedimenti destinati comunque ad incidere sull'opera idraulica e di converso sul regime delle acque. Appare quindi priva di pregio giuridico la tesi che fa discendere dalla natura provvedimentale dell'atto di esproprio il presupposto per la giurisdizione del giudice amministrativo. Il criterio che delinea la Corte per ripartire la giurisdizione è quella della connessione con il regime delle acque pubbliche a nulla rilevando la circostanza che si incida sul regime delle acque per la realizzazione di un'opera idraulica, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela di un bene di interesse culturale oppure che si tratti del parere non favorevole dell'ufficio del Genio civile al rilascio di una concessione edilizia in area che, benchè urbanizzata, è comunque destinata all'esondazione delle acque fluviali. SENTENZA SS.UU. n. 9149
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