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Il TAR Lombardia chiarisce la disciplina degli standard nel Programma Integrato di Intervento
Giurisprudenza - Amministrativa
Scritto da Manuel Bordini   
venerdì 29 gennaio 2010

Image La novità principale introdotta dalla legge reg. 12/2005 è rappresentata dall'assenza di ogni riferimento quantitativo alla dotazione di standard nella misura prevista dalla vigente legislazione. Quindi, prosegue il giudice amministrativo lombardo, ogni PII deve garantire autonomamente una dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche valutata in base all'analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni producono. Una volta individuata la dotazione globale ritenuta sufficiente , può essere proposta la realizzazione di nuove attrezzature, la cessione di aree, anche esterne al perimetro del piano, ovvero la monetizzazione, qualora venga dimostrato che tale soluzione sia lapiù funzionale per l'interesse pubblico.

In base all'analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono sull'insieme delle attrezzature esistenti sul territorio comunale, è prevista la monetizzazione degli standard sempre che venga dimostrato che " tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico". 

sentenza 6188/2009

sentenza 5171/2009

Piano Casa: l'esperienza del Veneto
Varie - Articoli
Scritto da Administrator   
domenica 17 gennaio 2010

Riportiamo un contributo del Prof. Mario Breganze sull'applicazione del "Piano Casa" in Veneto

testo

Quando i comuni hanno difficoltà ad usare strumenti di perequazione.Commento di Annalaura Giannelli
Giurisprudenza - Amministrativa
Scritto da Manuel Bordini   
giovedì 28 gennaio 2010

Image Il TAR Lombardia annullando il PGT di Buccinasco torna ad affermare principi che dovrebbero sempre accompagnare l'azione amministrativa.

L'urbanistica come è noto ha da sempre fornito spunti alla giurisprudenza amministrativa ed al Legislatore per la formulazione e la sistemazione di principi e istituti poi mutuati all'intero diritto amministrativo nelle sue varie articolazioni. L'urbanistica e l'edilizia in quanto terreno di scontro di interessi rilevanti, non solo economici, è stata oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza che ha esteso istituti tipici della submateria edilizia ed urbanistica all'intera sfera della propria giurisdizione.

Nella sentenza che qui riportiamo balza all'occhio l'oggetto principale della questione: la perequazione.

Perequare significa eliminare, o quantomeno tentare di eliminare, le disparità di trattamento ovveosia spalmare oneri e benefici equamente tra i consociati. Tuttavia non bisogna certo dimenticare che una certa disparità e discriminazione è insita nel concetto stesso di scelta amministrativa o politica che sia. Nel momento stesso in cui si conferisce potere discrezionale all'amministrazione, il libero apprezzamento dell'interesse da perseguire nasconde in sè la necessaria discriminazione tra consociati.

Nella sentenza qui riportata il TAR muove diverse censure alla scelta del Comune, in primo luogo riscontra vizi procedimentali legati alla necessità di riadottare il PGT a seguito di correzioni in sede di approvazione conseguenti ad auto-osservazioni presentate dal Comune. In secondo luogo il giudice amministrativo chiarisce il concetto di interesse a ricorrere: quand'anche si incide non direttamente sul proprio terreno per impugnare è sufficiente che le previsioni urbanistiche facciano assumere "alle aree limitrofe una connotazione e consistenza oggettivamente negative, che determini cioè una lesione effettiva  ed attuale nella posizione sostanziale degli esponenti".

Dopo aver  tracciato le differenze tra i vari sistemi perequativi, il TAR rileva come il Comune ha sostituito gli indici virtuali presenti nel PGT adottato con indici effettivi in sede di approvazione svuotando cosi di significato "anche l'obbligo di estendere il piano attuativo dalle zone di trasformazione a quelle di perequazione": viene svilita la funzione perequativa che trova nella partecipazione di tutti i proprietari al mercato edilizio un proprio tratto caratterizzante. Infine in un sistema perequativo, a differenza di quello compensativo, l'indice di compensazione è necessariamente svincolato al valore venale dell'area posto che ciò dipende da una scelta discrezionale dell'amministarzione in relazione sia alla collocazione delle volumetrie realizzabili sia all'area in cui devono ricadere. Le volumetrie oggetto di riposizionamento sono quindi legate sia alla zona da cui decollano secondo l'indice previsto sia alle caratteristiche dell'area su cui atterrano.

Testo sentenza

Riportiamo il commento della dott.ssa Annalaura Giannelli di prossima pubblicazione su Urbanistica&Appalti

commento Annalaura Giannelli

La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.l. 112/2008
Giurisprudenza - Costituzionale
Scritto da Administrator   
domenica 17 gennaio 2010

Riportiamo la recentissima sentenza sul decreto recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Testo

Ha diritto al risarcimento del danno il proprietario che vede disattendere il PP di iniz. pubblica
Giurisprudenza - Amministrativa
Scritto da Manuel Bordini   
lunedì 11 gennaio 2010

 

Va risarcito il proprietario di un terreno sul quale è stato approvato un piano particolareggiato a iniziativa pubblica se, senza un’adeguata motivazione, l’amministrazione ha poi approvato un piano regolatore che non ne tenga conto, impedendo così l’originario progetto edilizio.
Lo ha sancito il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 85 del 7 gennaio 2010, ha ritenuto applicabili alla fattispecie in esame, per analogia, i principi contenuti nella sentenza della Cassazione Civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157 relativi ad un caso di convenzione di lottizzazione. Infatti “nel caso nella fattispecie di ius variandi nella pianificazione, esercitato senza adeguata ponderazione dei contrapposti interessi in presenza di (ed in contrasto con) qualificate posizioni di vantaggio determinate dalla pianificazione preesistente… è consequenziale disattendere la considerazione secondo cui il potere, pur scorrettamente esercitato dall'amministrazione, rappresenta un rischio che nell'ottica del nesso causale, non consentirebbe di riscontrare un collegamento tra il danno e la condotta illegittima” in quanto “la proposizione appare formulata nella logica… di una proiezione prognostica negativa dell'interesse del lottizzante, di cui il giudice di merito sembra obliterare una dimensione statica e semplicemente conservativa della posizione di vantaggio”.

testo sentenza

La nuova legge dell'Emilia Romagna sul paesaggio
Legislazione - Regionale
Scritto da Administrator   
lunedì 14 dicembre 2009

Image Riportiamo la nuova legge dell'Emilia Romagna sul paesaggio

Testo legislativo

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