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La Corte Costituzionale boccia la Basilicata |
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Giurisprudenza -
Costituzionale
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Scritto da Administrator
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mercoledì 10 giugno 2009 |
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La Corte Costituzionale ha recentemente pronunciato (sent. 166/2009) la illegittimità costituzionale della normativa regionale della Basilicata (legge n. 9/07) che, in sede di pianificazione energetica regionale, ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistico-ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rinviava in bianco, e in maniera esclusiva, alle linee guida approvate da una Delibera Giuntale. Ciò lederebbe la riserva di competenza disegnata dal d.lgs. 387/03 in favore dello Stato, al quale competeva (e tutt´ora compete) approvare, con un passaggio in conferenza unificata, delle linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, volte ad assicurare anche il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio; in attuazione di tali linee guida, le Regioni potranno procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Tale riserva è stata interpretata come espressione di potesta legislativa esclusiva statale in maniera di tutela dell´ambiente, comunque preminente sui possibili ambiti materiali di potestà concorrente interessati dall´intervento statale. La motivazione è abbastanza stringata, ma comunque può dirsi esprimere, in nuce, un nuovo indirizzo della Corte in punto individuazione di interessi preminenti e corrispondente predicato di prevalenza della competenza esclusiva statale rispetto alle materie "secondarie" incise dalla legislazione.
Testo
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La Toscana approva la legge straordinaria sull'edilizia |
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Legislazione Regionale -
Toscana
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Scritto da Administrator
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martedì 26 maggio 2009 |
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La legge regionale n. 24 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” entrerà in vigore alla fine del mese. Chi ha già nel cassetto i progetti edilizi che intende realizzare può rivolgersi al proprio comune al quale presentare una Dia (Dichiarazione di inizio attività); la legge rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010. Sono ammessi interventi straordinari di ampliamento di case che al 31 marzo 2009 hanno le seguenti caratteristiche: tipologia mono o bifamiliare oppure tipologia con superficie utile lorda non superiore a 350 metri quadrati. L'ampliamento è consentito fino al 20 per cento della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare per un massimo complessivo dell'edificio di 70 metri quadrati di superficie utile lorda. Sono ammessi inoltre interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi con aumento fino al 35 per cento della superficie utile lorda. Gli immobili dovranno risultare regolarmente accatastati ad esclusione di quelli che si trovano nei centri storici, quelli definiti di valore storico, collocati in aree inedificabili, in parchi e riserve o in aree soggette a piani attuativi.
Si segnala che non possono essere computate ai fini dell'ampliamento le superfici oggetto di condono. Gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, sono ammissibili solo se si muovono nell'ambito dei piani regolatori, degli strumenti urbanistici dei comuni e solo se privilegiano criteri di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica, rispettano la normativa antisismica e prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche. La legge n.24 non è una misura isolata. E' un tassello importante di un pacchetto di provvedimenti che delineano una qualificata strategia della Regione Toscana sui temi dell'urbanistica e del paesaggio, della casa e dell'edilizia sociale. Testo legge n. 24 2009 |
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Piani urbanistici e piani paesaggistici: il progetto di paesaggio |
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Varie -
Articoli
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Scritto da Prof. Giorgio Pagliari
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giovedì 21 maggio 2009 |
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Riportiamo una riflessione del Prof. Giorgio Pagliari sul paesaggio
Testo |
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Piano nazionale di edilizia abitativa |
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Varie -
Articoli
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Scritto da Administrator
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mercoledì 20 maggio 2009 |
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Il CIPE approva i fondi per il Piano nazionale di edilizia abitativa
Testo |
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Governo e mercato dei diritti edificatori: l'esperienza della Lombardia |
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In Libreria -
Novità
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Scritto da Prof. Mauro Renna
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lunedì 18 maggio 2009 |
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Il presente saggio del Prof. Renna è di prossima pubblicazione in AA. VV., "Governo e mercato dei diritti edificatori: esperienze regionali a confronto", a cura di A. Bartolini e A. Maltoni, collana A.I.D.U. (nuova serie), Napoli, Editoriale Scientifica.
Si ringrazia l'Autore Testo |
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Sui diritti edificatori decide il piano |
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Giurisprudenza -
Amministrativa
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Scritto da ManuelBordini
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venerdì 15 maggio 2009 |
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"...nessuna posizione giuridicamente può essere riconosciuta a progetti di lottizzazione che, al momento della variazione del PRG, risultino ancora in itinere o in istruttoria ancorché da lungo tempo. É evidente che ciò non è assentibile, in ragione del fatto che, mentre la variante di PRG assume immediata efficacia, per contro non sussiste alcuna approvazione di atto giuridico che sia perciò assurto al rango di uno strumento urbanistico efficace (nella specie attuativo, ad iniziativa di parte privata, quale il piano di lottizzazione) e del quale debba in qualche modo tenersi conto´´.
E' quanto stabilito dalla decisione n. 2418/2009 che nei passaggi più significativi sottolinea che ´´anche il pagamento di oneri di urbanizzazione, lungi dal costituire aspettative edificatorie tutelate, si muove in realtà nel solo ambito obbligatorio-patrimoniale, generando al più il dovere restitutorio di somme non dovute, ma non può certamente comportare il sorgere di un dovere dell´amministrazione di fornire particolare motivazione delle proprie scelte urbanistiche incisive delle aspettative di mero fatto´´. Pertanto il mutamento di destinazione d'uso prospettata a seguito dell'inizio della procedura volta all'approvazione di un piano di lottizzazione, quandanche questa sia in una fase avanzata, non è sufficiente a fondare una pretesa giuridicamente rilevante in capo al privato che, nel caso di specie, ha visto il proprio terreno tornare a destinazione agricola senza alcun indennizzo se non il ristoro delle spese legittimamente sostenute. Infine, l'obbligo motivazionale che grava sull'Amministarzione è comunque tanto più stringente quanto maggiore è l'affidamento indotto nel privato ed è pertanto parametro di legittimità del provvedimento cui in cui si inserisce. Testo sentenza |
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