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Sui diritti edificatori decide il piano |
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Giurisprudenza -
Amministrativa
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Scritto da ManuelBordini
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venerdì 15 maggio 2009 |
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"...nessuna posizione giuridicamente può essere riconosciuta a progetti di lottizzazione che, al momento della variazione del PRG, risultino ancora in itinere o in istruttoria ancorché da lungo tempo. É evidente che ciò non è assentibile, in ragione del fatto che, mentre la variante di PRG assume immediata efficacia, per contro non sussiste alcuna approvazione di atto giuridico che sia perciò assurto al rango di uno strumento urbanistico efficace (nella specie attuativo, ad iniziativa di parte privata, quale il piano di lottizzazione) e del quale debba in qualche modo tenersi conto´´.
E' quanto stabilito dalla decisione n. 2418/2009 che nei passaggi più significativi sottolinea che ´´anche il pagamento di oneri di urbanizzazione, lungi dal costituire aspettative edificatorie tutelate, si muove in realtà nel solo ambito obbligatorio-patrimoniale, generando al più il dovere restitutorio di somme non dovute, ma non può certamente comportare il sorgere di un dovere dell´amministrazione di fornire particolare motivazione delle proprie scelte urbanistiche incisive delle aspettative di mero fatto´´. Pertanto il mutamento di destinazione d'uso prospettata a seguito dell'inizio della procedura volta all'approvazione di un piano di lottizzazione, quandanche questa sia in una fase avanzata, non è sufficiente a fondare una pretesa giuridicamente rilevante in capo al privato che, nel caso di specie, ha visto il proprio terreno tornare a destinazione agricola senza alcun indennizzo se non il ristoro delle spese legittimamente sostenute. Infine, l'obbligo motivazionale che grava sull'Amministarzione è comunque tanto più stringente quanto maggiore è l'affidamento indotto nel privato ed è pertanto parametro di legittimità del provvedimento cui in cui si inserisce. Testo sentenza |
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Convegno su Paesaggio e Territorio |
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Incontri -
Convegni
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Scritto da Administrator
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giovedì 07 maggio 2009 |
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Invito per il Convegno del prossimo 5 giugno su "L’esperienza della pianificazione territoriale regionale: paesaggio e territorio a confronto"
invito |
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Schema di decreto legge concernente misure urgenti in materia edilizia, urbanistica ed oo.pp. |
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Legislazione -
Nazionale
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Scritto da Manuel Bordini
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giovedì 23 aprile 2009 |
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Riportiamo lo schema di D.L. relativo alla semplificazione nelle procedure edilizie, urbanistiche e opere pubbliche. Evidenziamo l'art. 3 del presente D.L. nella parte in cui introduce nell'ordinamento statale il principio perequativo già previsto dalla legislazione di alcune regioni e dalla prassi. Si segnala altresì l'eliminazione del dato fino ad oggi circolato del limite massimo del 20% per gli incrementi di superficie abitativa sostituito dal divieto di aumento di unità immobiliari e quindi dei carichi urbanistici. Infine il D.L. enumera i casi nei quali è prescritto l'invio telematico all'Amministrazione delle autorizzazioni eventualmente necessarie rilasciate dalle Amministrazioni competenti.
Infine, meritevole di attenzione ad un primo esame, appare la norma introdotta al comma 3-bis dell'art. 14 l.n. 241/1990 nella parte in cui, modificando implicitamente il comma 3 dell'art. 159 del dlgs 42 del 2004, procedimentalizza in sede di conferenza di servizi la verifica di legittimità dell'autorizzazione paesaggistica eventualmente rilasciata. Tale verifica, pertanto, perde la sua caratteristica di atto successivo e distinto dall'autorizzazione. In caso di dissenso pare si debbano continuare ad applicare i principi in materia ed in particolare, quando il dissenso è espresso da una amministrazione non portatrice di interessi sensibili, tale dissenso viene "gestito" dall'amministrazione procedente secondo il criterio della maggioranza, nel caso in cui il dissenso sia espresso da un'amministrazione portatrice di interessi sensibili, ossia da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, l'amministrazione procedente, senza naturalmente adottare una determinazione conclusiva del procedimento, rimette gli atti al Consiglio dei Ministri affinche' questi provveda ad adottare la c.d. determinazione sostitutiva. Non si hanno molti esempi di rimessione delle questioni al CdM, tuttavia un esempio può essere ritrovato relativamente alla costruzione della rampa di accesso al parcheggio del Gianicolo in occasione del Giubileo del 2000, quando il CdM ritenette di autorizzarne la realizzazione difformemente da quanto ordinato dalla Soprintendenza. Disegno di legge |
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Il Consiglio di Stato concede la sospensiva per il PRG di Roma |
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Giurisprudenza -
Amministrativa
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Scritto da Manuel Bordini
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mercoledì 08 aprile 2009 |
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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato accoglie l'istanza di sospensiva in relazione alla sentenza del TAR Lazio che caducava, per un vizio procedimentale, il PRG della Capitale.
In sostanza nella breve motivazione il Consiglio di Stato muove alcuni dubbi sulla rilevanza esterna ed interna del vizio ritenendo non infondate le prospettazioni formulate da Comune e Regione rinviando, per l'udienza di merito, al 7 luglio p.v. . E' altresì verosimile che la ratio di questa ordinanza sia ravvisabile nel tentativo di evitare che l'esecuzione della sentenza demolitoria del TAR potesse avere effetti immediati difficilmente prevedibili e quantificabili tali da non consentire alle amministrazioni coinvolte l'adozione dei provvedimenti più opportuni. Ordinanza |
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Urbanistica consensuale, un intervento per chiarire |
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Scritti di Paolo Urbani -
Articoli
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Scritto da Administrator
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giovedì 26 marzo 2009 |
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Dopo i recenti casi che hanno coinvolto molti amministratori locali in vicende giudiziarie a seguito di accordi con i privati sulle trasformazioni urbane un intervento per riportare chiarezza nei processi di urbanistica consensuale
testo |
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Regione Toscana: presentata la p.d.l. sull'edilizia residenziale sociale |
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Legislazione Regionale -
Toscana
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Scritto da Manuel Bordini
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lunedì 23 marzo 2009 |
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La nuova proposta di Legge è un testo unico che disciplina in maniera organica l’intera materia dell’edilizia residenziale sociale con la massima articolazione delle offerte abitative e delle misure di sostegno alle diverse categorie sociali. Ed ecco come è modulata l’offerta dei servizi: 1) servizio abitativo pubblico in locazione permanente a canone sociale (ERS pubblica exERP); 2) servizio abitativo in locazione permanente a canone sostenibile; 3) servizio abitativo in locazione temporanea a canone convenzionato finalizzato alla proprietà della casa; 4) interventi di agevolazioni pubbliche di varia natura ed entità per l’acquisto della prima casa; 5) Interventi ed agevolazioni pubbliche per favorire la realizzazione di progetti di autocostruzione e autorecupero per la prima casa; 6) interventi di sostegno per la realizzazione di progetti innovativi a carattere sperimentale: (condomini solidali e cohousing); 7) interventi di sostegno e agevolazioni pubbliche per l’accesso alla locazione di alloggi: contributo affitto L. 431.
ddl regione toscana |
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