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Sentenza T.A.R. Veneto - II sez. - 16 aprile 2006 - n.881 |
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Giurisprudenza -
Amministrativa
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Scritto da Redazione
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lunedì 08 maggio 2006 |
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – II sez. – Sentenza 16 aprile 2006 – n. 881
Pres. Zuballi, Est. Antonelli; Gobbi c. Regione Veneto ed a.
Urbanistica ed Edilizia – Rapporto tra pianificazione e attività edilizia – Mutamento destinazione d’uso in senso edificatorio di area sita in zona agricola – Conseguente sanatoria dei volumi edilizi abusivi preesistenti – Ammissibilità – Fattispecie. La pianificazione urbanistica, per sua stessa natura, deve tener conto della situazione esistente ma deve anche programmare e organizzare il futuro del territorio. Pertanto si deve ritenere, sulla base della normativa esistente e della stessa logica testé illustrata, che sia consentito rendere edificabili zone che non lo erano in precedenza, sulla base di una diversa valutazione delle linee programmatiche di sviluppo del comune, trattandosi essenzialmente di una scelta discrezionale dell’amministrazione comunale, proiettata nel futuro. Sulla scorta di tali premesse può affermarsi che risulta implicitamente consentito anche sanare alcune situazioni pregresse, ammettendo ad esempio l’edificazione in zone in cui essa non era consentita e sulle quali peraltro esistevano edifici abusivi. L’abusività di un edificio può quindi ben essere sanata in sede di pianificazione urbanistica, rientrando anche tale peculiare aspetto nella scelta discrezionale dell’amministrazione. Ciò implica il tener conto della situazione di fatto, ancorché contrastante con quella de jure, il che risulta implicito in caso di abusività. Si tratta ovviamente di una sanatoria affatto diversa da quella prevista dalle normative statale e regionale, che si applica in via generale agli edifici abusivi e solitamente risulta collegata a specifici requisiti e oneri, in quanto una sanatoria avente origine in un piano regolatore risulta frutto di una scelta discrezionale comunale, legata al futuro assetto del territorio e a specifiche e puntuali scelte programmatorie (sul punto cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 25 novembre 2003 n. 7775). Non si tratta quindi di consentire una sanatoria non prevista dalla legge, quanto di ammettere che tra le scelte dell’amministrazione comunale in sede di pianificazione urbanistica possa rientrare anche quella di rendere legittima l’edificazione dove prima non lo fosse, implicitamente ma indirettamente sanando una situazione di fatto esistente. Altrimenti opinando, una pregressa situazione di abusività impedirebbe la libera scelta pianificatoria comunale, con un vincolo che non trova alcun riscontro nella normativa esistente o nella logica. Il Comune deve tener contro della situazione di fatto esistente, ma non ne può rimanere vincolato per il futuro, in nessun senso. leggi il testo integrale |
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Correzioni ed integrazioni al T.U. dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 156-157 del 2006) |
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Aggiornamenti -
Notizie
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Scritto da Redazione
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martedì 02 maggio 2006 |
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Pubblicati sulla G.U. del 27/04/2006 i due decreti legislativi (d.lgs. nn. 156 e 157 del 2006) recanti "Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". leggi il testo |
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Entrato in vigore il Testo Unico recante norme in materia ambientale |
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Focus -
Notizie
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Scritto da Redazione
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martedì 02 maggio 2006 |
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In seguito alla pubblicazione sulla G.U. 14/04/2006 n.88 il 29 aprile è entrato in vigore il Testo Unico recante Norme in Materia Ambientale (Codice dell'Ambiente). Oltre alla ricognizione e alla sistemazione della normativa esistente in materia il t.u. introduce numerose novità disciplinari, specialmente in materia di gestione dei rifiuti, laddove viene espressamente abrogato il D.lgs. n.22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi). Riservandoci di offrire agli utenti specifici approfondimenti in proprosito, pubblichiamo il testo così come reperibile sulla Gazzetta Ufficiale on-line. AGGIORNAMENTO: la normativa di attuazione a questo indirizzo scarica il testo e gli allegati PARTE1 PARTE2 PARTE3 PARTE4 ALLEGATI |
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Sentenza Corte Costituzionale 28 marzo 2006 n. 129 |
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Giurisprudenza -
Costituzionale
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Scritto da Redazione
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giovedì 06 aprile 2006 |
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Riportiamo il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 28 marzo 2006 con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 9, comma 12, e dell’art. 11, comma 3, della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) laddove prevede degli accordi che i privati proprietari di aree destinate ad essere espropriate per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici possono stipulare con il Comune competente, in base ai quali «il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione del servizio». La consulta censura tale fattispecie in quanto suscettibile di violare gli obblighi di derivazione comunitaria che impungono l'adozione di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Difatti la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, riversata nell’ordinamento italiano per mezzo dell’art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), nel testo sostituito dall’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), prevede che in ogni caso, quando si realizzi un’opera o si affidi un servizio o una fornitura per importi uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all’appalto debba adottare procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente. L’obbligo sussiste sia che l’attribuzione dell’appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o ad altro «organismo di diritto pubblico», sia che lo stesso venga effettuato da un privato, il quale in tal caso assume la veste di «titolare di un mandato espresso», conferito dall’ente pubblico che intende realizzare l’opera o il servizio (sentenza 12 luglio 2001, in causa C-399/98). in argomento vedi anche: |
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Promulgato il testo del decreto recante norme in materia ambientale (T.U. dell'Ambiente) |
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Focus -
Notizie
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Scritto da Redazione
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martedì 04 aprile 2006 |
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Dopo una gestazione lunga e segnata diverse "frizioni" istituzionali, il Presidente della Repubblica in data 3 aprile ha infine promulgato il testo del decreto di riordino della normativa in materia ambientale approvato in via definitiva dal CdM in data 29.03.2006 e marginalmente emendato dal Governo in seguito al rinvio - motivato da una richiesta di chiarimenti - opposto da Ciampi. L'unica modifica degna di nota è la rinuncia all'abrogazione della norma (art. 17 comma 46 L. 127 del 1997) attributiva della legittimazione processuale attiva alle associazioni ambientaliste nelle vertenze inerenti la tutela dell'ambiente. E' attesa nei prossimi giorni la pubblicazione in G.U. leggi il testo promulgato |
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